DOMANDE E RISPOSTE DAL SITO AGENAS


1) COME SI DEVE COMPORTARE CHI USUFRUISCE DELL’ESENZIONE DALL’ECM?
Ricordando che è esonerato dall'obbligo dell'E.C.M.:
personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);
che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria), e successive modificazioni;
soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni; si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi. L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
Occorre specificare che:
caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l'astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l'esenzione dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l'anno 2003, ossia per l'anno 2003 non si devono acquisire i crediti. Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore per le tipologie indicate precedentemente.



2) E’ OBBLIGATORIA L’ECM?
Sì, a partire dal 2002, anno in cui inizia la fase a regime del Programma nazionale di E.C.M. È esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es.corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 "Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l’AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall’obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.

3) IN CHE PERCENTUALE DEVONO ESSERE ACQUISITI I CREDITI?
In base ai "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010" - pag.6 - pag.15 - nota 4, per la tipologia 2 (res:convegni, congressi, simposi, conferenze), la tipologia 5 (fsc:gruppi di miglioramento), la tipologia 6 (fsc:ttività di ricerca),la tipologia 10 (docenza e tutoring) il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti triennale ottenibile da un singolo professionista sanitario (n.90 crediti formativi su 150). Mentre per la tipologia 8 e 9 (fad con o senza tutoraggio), il n. massimo dei crediti acquisibili dagli infermieri professionali non può eccedere complessivamente il 60% del monte dei crediti triennali ottenibili da ogni singolo infermiere professionale.

4) SI POSSONO ACQUISIRE CREDITI FORMATIVI PARTECIPANDO AD EVENTI ECM RELATIVI ALLA DISCIPLINA MEDICA REALMENTE ESERCITATA A PRESCINDERE DAL TITOLO DI STUDIO ACQUISITO?
Possono partecipare agli eventi relativi ad una disciplina diversa da quella inerente la propria specializzazione i medici dipendenti in possesso di specializzazioni che siano equipollenti o affini alla disciplina oggetto dell'evento (cfr.:D.M. 30.01.98 per le discipline equipollenti e D.M. 31.01.98 per le discipline affini - D.M. 27.07.2000 ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso della formazione post base - D.M. 02.08.2000 per le modificazioni ed integrazioni alle tabelle delle equipollenze e delle affinità previste, rispettivamente, dal D.M. 30.01.1998 per l'accesso 2° livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario e dal D.M. 31.01.1998 per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale)

5) QUAL è LA DIFFERENZA TRA SPONSORIZZAZIONE DI UN EVENTO ECM E RECLUTAMENTO DEI PARTECIPANTI?
Un evento formativo è sponsorizzato quando un Provider, per l’erogazione dell’ evento, si avvale di finanziamenti, risorse o servizi di un soggetto privato (Sponsor commerciale)in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante.
Il rapporto deve essere regolato da contratto che deve essere disponibile (agli atti dell’evento) per i controlli da parte della CNFC. I limiti entro i quali lo Sponsor può pubblicizzare i propri prodotti in ambito ECM sono regolati nel "Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell’Accordo S/R del 5 Novembre 2009 p.to 3 pubblicità, sponsorizzazione, conflitto d’interessi pag.14-15".
Per reclutamento si intende la promozione di attività ECM da parte di sponsor commerciali che si realizza con il supporto economico (per iscrizione, viaggi, spese di permanenza, etc.) fornito al professionista della sanità. In questa situazione potrebbe realizzarsi una situazione di condizionamento, più o meno esplicito, del professionista da parte dello sponsor commerciale. Potrebbe anche realizzarsi una selezione dell’utenza di un evento formativo basata non esclusivamente sulle priorità di aggiornamento dei professionisti della sanità. Per questi motivi la CNFC ha deliberato di limitare il reclutamento diretto da parte di sponsor commerciali al massimo ad un terzo (50 su 150 crediti nel triennio) del debito formativo di ogni professionista della sanità.
(cfr.: Linee Guida per i manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome, allegato 1, dell’ultimo Accordo Stato-Regioni in corso di pubblicazione– punto 3.2.2 Sponsor commerciali e professionisti della Sanità e Determina del 18 Gennaio 2011 comunicata nella sezione "primo piano" il 1 febbraio 2011)

6) IN UN CORSO FAD E’ AMMESSO IL RECLUTAMENTO DEI PARTECIPANTI? 
Nella tipologia formativa FAD non è consentito il reclutamento dei partecipanti. Nel caso in cui un discente riceva le credenziali di accesso all’evento FAD da parte di qualsiasi soggetto, non si configura il reclutamento fermo restando che il provider non può in alcun caso fornire a chiunque ne faccia richiesta l’elenco dei partecipanti né l’elenco di coloro che hanno acquisito i crediti formativi (Cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009 – pag.15- p.to 3.2)

7) COME DEVE COMPORTARSI UN PROVIDER AL MOMENTO DELLA RICEZIONE DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DI FINE EVENTO COMPILATA DAI DISCENTI?
Il Provider deve assicurare la presenza di una specifica scheda sulla qualità percepita in cui i discenti possano dichiarare anche la percezione di eventuali influenze dello Sponsor o altri interessi commerciali nel programma svolto (a prescindere dal fatto che l’evento sia sponsorizzato o che non lo sia). Inoltre il provider deve informare i discenti delle modalità di compilazione di tale scheda e delle modalità di comunicazione alla Commissione nazionale per la formazione continua nel caso in cui venga riscontrato un eventuale conflitto di interessi. Il Provider non deve inviare le schede compilate dai discenti alla Commissione nazionale per la formazione continua tramite e-mail all’indirizzo ecmfeedback@agenas.it, ma deve mantenerle agli atti e, in base alle stesse, compilare i relativi dati statistici richiesti nella Relazione dell’attività annuale formativa.

8) PER OTTENERE L’ACCREDITAMENTO ECM, UN PROVIDER QUALE TIPO DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEVE AVERE?
Il Provider deve avere risorse umane, economiche e strutturali che configurano una organizzazione stabile e finalizzata alla formazione inclusa la presenza di un responsabile di struttura formativa (cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010 - P.to 4.2 Requisiti struttura/organizzazione - pag.21)

9) QUAL E’ IL RUOLO DEL COORDINATORE DEL COMITATO SCIENTIFICO?
Il coordinatore del Comitato Scientifico ha competenze di progettazione e pianificazione della formazione e coordina l’attività del comitato scientifico che deve essere formato da almeno 5 componenti incluso il coordinatore (cfr.: Linee Guida per i manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome, allegato 1, dell’ultimo Accordo Stato-Regioni in corso di pubblicazione– punto 4.2 Requisiti della struttura/organizzazione)

10) QUAL E’ IL RUOLO DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO  DELL’EVENTO FORMATIVO DEFINITO?
Il Responsabile Scientifico è l’esperto designato dal comitato scientifico a cui è affidata la responsabilità del singolo programma del singolo evento formativo definitivo (cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010 – pag.22 – Competenze scientifiche)

11) UN PROVIDER ACCREDITATO PER LE TIPOLOGIE RES/FAD/FSC PUO’ PRESENTARE UN PIANO FORMATIVO CON EVENTI DI UNA SOLA TIPOLOGIA?
Si. Un Provider accreditato per tutte le tipologie (RES,FAD,FSC) può erogare eventi anche di una sola tipologia. L’importante è che venga svolto almeno il 50% degli eventi programmati nel piano formativo (cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010 – pag.23 - nota 5)

12) IN QUALE FORMATO DEVONO ESSERE INSERITI I DOCUMENTI RICHIESTI?
Tutti i documenti che il sistema richiede di inserire devono essere il prodotto della digitalizzazione/scansione del documento originale (che deve essere conservato in sede legale per almeno 5 anni) salvato in formato PDF e firmati digitalmente(formato PDF.p7m), senza eccezioni, inclusi i curricula che devono essere in formato europeo e, come tutte le altre dichiarazioni, firmate in maniera autografa dal dichiarante (Moduli e documenti - Manuale utente ECM v.3.1 – Provider)

13) COME DEVONO ESSERE RILASCIATI AI PARTECIPANTI GLI ATTESTATI CON I CREDITI FORMATIVI?
In base alle Linee Guida per i Manuali di accreditamento dei Provider Nazionali e regionali/province autonome, allegato 1 dell’Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012, il provider accreditato ECM "deve fornire l’attestazione che l’utente ha svolto la specifica attività formativa ed ha acquisito i relativi crediti ECM" (parag. 2.4 ). Pertanto è responsabilità del Provider attribuire correttamente i crediti ECM al partecipante scegliendo la modalità più opportuna di rilascio dell’attestato. Se si utilizza la posta elettronica occorre che sia certificata (PEC). Sono altresì validi gli attestati generati all’interno della piattaforma Fad dopo il superamento del questionario per la verifica dell’apprendimento dei discenti, sempreché sia garantita la tracciabilità all’interno della piattaforma informatica. La validità dei crediti è subordinata al pagamento da parte del Provider del contributo alle spese per l’evento formativo in questione (cfr.: L. 388/2000 art.92 comma 5 e Decreto contributo alle spese pag. 3 e seguenti).

14) COME DEVE ESSERE EFFETTUATA DAL PROVIDER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO?
La verifica dell’apprendimento può essere effettuata con diversi strumenti: quesiti a scelta multipla o a risposta aperta, esame orale, esame pratico, produzione di un documento, realizzazione di un progetto, ecc.. Se vengono usati i quesiti, devono essere standardizzati in almeno 3 quesiti per ogni credito ECM erogato e nel caso si predispongono quesiti a scelta multipla saranno a scelta quadrupla con una sola risposta esatta. Per tutte le altre tipologie di valutazione dovrà essere documentata l’acquisita conoscenza di almeno il 75% degli obiettivi formativi dichiarati. (cfr.: Linee Guida per i manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome, allegato 1, Accordo Stato-Regioni del 19 Aprile 2012, pag. 28 e Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM del 13 gennaio 2010 – pag.5 – p.to 2)

15) A SEGUITO DI UN EVENTO RESIDENZIALE,  E’ POSSIBILE FAR COMPILARE IL TEST DI APPRENDIMANTO IN MODALITA’ ON LINE DOPO L’EVENTO O, COMUNQUE, IN TEMPI SUCCESSIVI?
È consentito con strumenti che garantiscano lo svolgimento individuale della prova (firma certificata, posta certificata, ecc.)

16) IL QUESTIONARIO DI VERIFICA DEI COESI FAD DEVE ESSERE SOMMINISTRATO ESCLUSIVAMENTE IN MODALITA’ ON LINE?
La Formazione a Distanza (FAD) può anche essere erogata attraverso riviste (e quindi documentazione cartacea) pertanto il questionario di verifica per i corsi FAD può essere somministrato con modalità di verifica diversa da quella on-line. Il Provider, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato scientifico o dal Responsabile scientifico dell'evento, rende noto ai discenti e all'ente accreditante le modalità di somministrazione del questionario stesso. (cfr.:Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM del 13 gennaio 2010 – pag.15- nota 2 e Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010 – pag.25 nota 7)

17) QUAL E’ LA DIFFERENZA TRA SPONSORIZZAZIONE DI UN EVENTO ECM E RECLUTAMENTO DEI PARTECIPANTI?
Un evento formativo è sponsorizzato quando un Provider, per l’erogazione dell’ evento, si avvale di finanziamenti, risorse o servizi di un soggetto privato (Sponsor commerciale)in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante.
Il rapporto deve essere regolato da contratto che deve essere disponibile (agli atti dell’evento) per i controlli da parte della CNFC. I limiti entro i quali lo Sponsor può pubblicizzare i propri prodotti in ambito ECM sono regolati nel "Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell’Accordo S/R del 5 Novembre 2009 p.to 3 pubblicità, sponsorizzazione, conflitto d’interessi pag.14-15".
Per reclutamento si intende la promozione di attività ECM da parte di sponsor commerciali che si realizza con il supporto economico (per iscrizione, viaggi, spese di permanenza, etc.) fornito al professionista della sanità. In questa situazione potrebbe realizzarsi una situazione di condizionamento, più o meno esplicito, del professionista da parte dello sponsor commerciale. Potrebbe anche realizzarsi una selezione dell’utenza di un evento formativo basata non esclusivamente sulle priorità di aggiornamento dei professionisti della sanità. Per questi motivi la CNFC ha deliberato di limitare il reclutamento diretto da parte di sponsor commerciali al massimo ad un terzo (50 su 150 crediti nel triennio) del debito formativo di ogni professionista della sanità.
(cfr.: Linee Guida per i manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome, allegato 1, dell’ultimo Accordo Stato-Regioni in corso di pubblicazione– punto 3.2.2 Sponsor commerciali e professionisti della Sanità e Determina del 18 Gennaio 2011 comunicata nella sezione "primo piano" il 1 febbraio 2011)

18) IN UN CORSO FAD E’ AMMESSO IL RECLUTAMENTO DEI PARTECIPANTI?
Nella tipologia formativa FAD non è consentito il reclutamento dei partecipanti. Nel caso in cui un discente riceva le credenziali di accesso all’evento FAD da parte di qualsiasi soggetto, non si configura il reclutamento fermo restando che il provider non può in alcun caso fornire a chiunque ne faccia richiesta l’elenco dei partecipanti né l’elenco di coloro che hanno acquisito i crediti formativi (Cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009 – pag.15- p.to 3.2)

19) NELL’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO AD UN PROVIDER PER LO SVOLGIMENTO DI UN EVENTO, QUAL E’ LA DIFFERENZA TRA PARTNER, SPONSOR E ALTRA FONTE DI FINANZIAMENTO?
Per Partner si intende qualsiasi ente che apporta un contributo (scientifico, organizzativo, ecc.) all’attività di formazione del Provider, mentre lo Sponsor è qualsiasi soggetto privato che fornisce finanziamenti, risorse o servizi a un Provider in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante (cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009 – pag. 13 p.to 3.2).
Si configura "altro finanziamento" quando un soggetto non chieda al Provider alcuna pubblicità in cambio del proprio contributo economico per lo svolgimento di un evento.

20) L’AZIENDA CHE INVITA DEI PARTECIPANTI AD UN EVENTO ECM COSA DEVE TRASMETTERE AL PROVIDER?
Ai sensi della Determina del 18.01.2011 "Reclutamento dei partecipanti" l’Azienda che invita professionisti sanitari a frequentare un determinato evento formativo, con spese a carico dell’azienda stessa, deve fornire al Provider l’elenco con i nomi dei partecipanti invitati all’evento formativo.

21) I DOCENTI/RELATORI IN UN EVENTO ECM DA CHI DEVONO RICEVERE IL COMPENSO PER LA LORO ATTIVITA’?
 In base al Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009 – pag.16, i pagamenti a docenti/relatori/formatori devono essere effettuati esclusivamente dal Provider sulla base di un proprio regolamento interno formalmente approvato e disponibile per l’Ente Accreditante.

22) COSA SONO GLI OBIETTIVI FORMATIVI?
Gli obiettivi formativi sono lo strumento utilizzato per orientare i programmi di formazione continua al fine di definire le priorità nell’interesse dell’SSN. L’individuazione e la ripartizione tra i livelli istituzionali (nazionali, regionali, aziendali) degli obiettivi formativi costituisce una misura di riferimento e di bilanciamento delle competenze e delle responsabilità in quanto tali obiettivi devono articolarsi nel piano formativo del singolo professionista (dossier individuale) e/o di équipe (dossier di gruppo).( Cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009 – pag.8)

23) QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI OBIETTIVI FORMATIVI?
Gli obiettivi formativi sono stati suddivisi in tre tipologie:
a. Obiettivi tecnico professionali, finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico professionali del settore specifico di attività.
b. Obiettivi formativi di processo, finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di produzione delle attività sanitarie. Si rivolgono a professionisti ed équipe che intervengono in un determinato segmento di produzione.
c. Obiettivi formativi di sistema finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di produzione dei sistemi sanitari. Si rivolgono a tutti i professionisti, avendo caratteristiche interprofessionali. (Cfr.: Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009 – pag.8-9)

24) QUALE DATA VA INSERITA NEL CAMPO DEL TRACCIATO RECORD “DATA ACQUISIZIONE CREDITO”?
Gli eventi definitivi di tipologia FAD possono essere inseriti nell’arco di uno o più anni per una durata massima di 365 giorni. Se il corso FAD è programmato su due anni solari diversi, va dichiarato all’interno del piano formativo di entrambi gli anni: nel piano formativo del primo anno va inserito il corso dalla data di inizio fino al 31 dicembre, nel piano del secondo anno va inserito dal 01 gennaio alla data di conclusione (con indicazione riguardo al fatto che si tratta di una prosecuzione di un corso FAD dell’anno precedente) fino ad un massimo di 365 giorni complessivi. Invece l’evento definitivo che viene inserito per la pubblicazione in banca dati, riporterà i termini dell’evento per intero, a prescindere dal termine indicato nel piano formativo del primo anno, per una durata massima di 365 giorni (un anno) (cfr.:Accordo Stato-Regioni 19 aprile 2012 – allegato 1 "Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome" pag.26 nota 7).

25) E’ POSSIBILE INSERIRE UN EVENTO DEFINITIVO FAD NELL’ARCO DI PIU’ ANNI?
Nel tracciato record – Sezione "Informazioni del partecipante" - Campo "Data acquisizione crediti" - deve essere inserita la data di acquisizione del credito da parte del discente a seguito della prova di valutazione dell’apprendimento del partecipante. Ovvero, non deve essere riportata la data di invio del tracciato all'ente accreditante, né il termine dell’evento, ma deve essere indicata la data del superamento della prova di valutazione da parte del singolo discente (cfr: "Tracciato record consuntivo ECM - Specifiche funzionali tracciato record consuntivo ECM" all’interno della sezione "Moduli e documenti").

26) E’ POSSIBILE ACCREDITARE EVENTI CHE TERMINANO NELL’ANNO SUCCESSIVO ALLA DATA D’INIZIO?
Gli eventi formativi di tipologia residenziale e di formazione sul campo, devono essere svolti nel corso dell’anno a cui è riferito il Piano Formativo. Mentre gli eventi FAD possono terminare nell’anno successivo alla data di inizio. Inoltre, il provider può rinnovare la validità dell’evento FAD per un altro anno, per una sola volta e con lo stesso numero di crediti previa dichiarazione di averne controllato la persistente idoneità dei contenuti (cfr.:Accordo Stato-Regioni 19 aprile 2012 – allegato 1 "Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome" pag.26 nota 7).

27) E’ POSSIBILE SUDDIVIDERE UN EVENTO FORMATIVO ECM RIVOLTO A 50 DISCENTI, IN UNA GIORNATA DI TEORIA DA SVOLGERE IN 8 ORE ED ALTRE 5 GIORNATE DA SVOLGERE IN 3 ORE CIASCUNA  SUDDIVIDENDO I DISCENDI IN GRUPPI DI 10 A GIORNATA?
A differenza del vecchio ordinamento, è possibile suddividere i discenti in n° di 10 per 5 giornate a patto che le ore effettive del corso siano calcolate in 8 ore di teoria (1a giornata) e 3 ore di pratica (2a giornata) per ogni discente

28) NEL RAPPORTO FINALE DEGLI EVENTI RTESIDENZIALI ACCREDITATI, VANNO RIPORTATI SOLO I PARTECIPANTI CHE HANNO PRESO PARTE A TUTTA LA DURATA DELL’EVENTO?
I partecipanti da inserire nel rapporto finale di un evento residenziale sono i discenti che:
abbiano preso parte all’intera durata dell’evento considerando le eccezioni previste dal regolamento per i convegni, i congressi, i simposi e conferenze con oltre 200 partecipanti e per i gruppi di miglioramento;
siano soggetti con l’obbligo dei crediti;
abbiano superato la verifica finale dell’apprendimento e quindi abbiano diritto all’acquisizione dei crediti.
I dati relativi ai partecipanti, che non rientrano nelle condizioni sopra richiamate, devono essere elencati evento per evento all’interno della relazione annuale dell’anno di riferimento (cfr.: Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010-pag.8)

29) GLI EVENTI NON EROGATI DAL PROVIDER, DEVONO ESSERE CANCELLATI DALL’ELENCO DEGLI EVENTI DEFINITIVI?
Gli eventi non svolti anche se con contributo pagato (di cui non è previsto il rimborso – vedi Primo Piano del 06.10.2011 – Procedure per le richieste di rimborso) devono essere cancellati dall'elenco degli eventi definitivi e non possono, in alcun modo, essere considerati al fine del conteggio di almeno il 50% dell'attività formativa pianificata ed effettivamente erogata

30) NELLA RELAZIONE FINALE IL PROVIDER PUO’ PRESENTARE UNA RENDICONTAZIONE  ECONOMICA SEMPLIFICATA DEI SINGOLI EVENTI SVOLTI?
Premesso che la rendicontazione di ogni singolo evento deve essere archiviata presso la sede del Provider e resa disponibile nel caso di verifiche della Commissione Nazionale per il riscontro documentale, è facoltativo riportare i dati di dettaglio nella relazione finale, fermo restando che il dato complessivo costo-ricavo deve essere obbligatoriamente riportato

31) E’ POSSIBILE MODIFICARE/INTEGRARE UN PIANO FORMATIVO?
Le variazioni degli obiettivi e dei destinatari non possono essere oggetto di modifica per tutto il periodo di vigenza del Piano Formativo.
Il Piano Formativo non può essere modificato ma il numero degli eventi compresi nello stesso può essere integrato senza limiti e non sono previsti limiti all’implementazione dell’offerta formativa. Occorre però tener presente che non possono essere inseriti nuovi eventi se riferiti ad obiettivi formativi diversi da quelli enunciati nel Piano Formativo e per professioni diverse da quelle destinatarie del Piano. Eventuali modifiche devono essere sottoposte alla valutazione della CNFC (cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010-pag. 23 – Nota 5)

32) DOPO LA VALIDAZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO, UN PROVIDER PUO’ MODIFICARE/INTEGRARE I DATI INSERITI NEL SISTEMA INFORMATICO?
No. Dopo la validazione i dati non potranno essere modificati o integrati tranne che a seguito di richiesta da parte della Commissione Nazionale - che potrà chiedere chiarimenti e integrazioni documentali - oppure su richiesta motivata del Provider da far pervenire tramite la funzione "Comunicazioni" e previa specifica autorizzazione a cura della CNFC. La documentazione trasmessa dovrà essere sottoscritta con firma digitale qualificata dal Legale rappresentante

33) I RISULTATI DELLE PROVE DI APPRENDIMENTO DEVONO ESSERE REGISTRATE NEL SISTEMA INFORMATICO DEL PROVIDER?
No. I risultati delle prove di apprendimento non devono essere registrate nel sistema informatico ma il Provider è tenuto a conservare in sede, per 5 anni, il materiale cartaceo

34) COSA DEVE ESSERE RIPORTATO NELLA SCHEDA DI PERCEZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE?
Il Regolamento prevede che il Provider deve assicurare la presenza di una specifica scheda sulla qualità percepita in cui i discenti possano dichiarare la percezione di eventuali influenze dello Sponsor o altri interessi commerciali nel programma svolto. Nel modello, messo a disposizione dal Provider, presente nel sito Agenas (“accreditamento Provider”- “moduli e documenti”- “esempi” – “scheda di valutazione evento”), nella domanda n° 5 di riferimento, in caso di risposte “sì rilevante” o “molte” si prega di riportare IN CHE MODO LO SPONSOR HA CONDIZIONATO IL PROGRAMMA DELL’EVENTO. Inoltre il Provider dovrà inviare copia di questa scheda, con particolare riferimento al p.to 4, anche a ecmfeedback@agenas.it e informare il partecipante che può direttamente usare lo stesso indirizzo per informare la CNFC di anomalie riscontrate in occasione della partecipazione all’evento. Si sottolinea che la dichiarazione del partecipante consegnata al provider non deve essere firmata, mentre dovrà esserlo quella inviata dal partecipante all’indirizzo ecmfeedback@agenas.it
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