DOMANDE E RISPOSTE DAL PORTALE FORUM ECM


D: È possibile far accreditare le ore di riunione settimanali come eventi formativi per i fisioterapisti in un centro di riabilitazione? Durante questi incontri, oltre che alla gestione del reparto, si discute e si prendono in esame problematiche riabilitative e metodi di trattamento, cercando di trovare soluzioni alle molte domande che ci poniamo nel nostro lavoro.
Se fosse possibile questo accreditamento ECM, quale iter dovremmo intraprendere?
R: I crediti formativi ECM vengono assegnati dal Provider (accreditato a livello nazionale o regionale) ad ogni evento formativo secondo criteri uniformi indicati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in relazione alla durata della tipologia formativa e del numero dei partecipanti. C.f.r. Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 – all. 1 "Linee guida per i manuali di accreditamento dei Provider nazionali e regionali/province autonome"; Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l'accreditamento approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13 gennaio 2010.



D:   Esiste un regolamento in merito ai diritti e doveri dei partecipanti agli eventi ECM? Nello specifico mi interesserebbe avere informazioni in riferimento al numero di ore minime di presenza necessarie per la validità del corso.
R: Nel documento "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM" approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13 gennaio 2010 – pag. 5 - vengono resi obbligatori per il discente:

  • la verifica dell'effettiva partecipazione al processo – da attuare con strumenti obiettivi 
  • la valutazione dell'apprendimento individuale 
  • la misura della qualità percepita dai partecipanti. 

Inoltre nella tabella a pag. 7 – Criteri per l'attribuzione di crediti nelle diverse tipologie di formazione ECM (colonna VERIFICHE) - viene indicata la presenza obbligatoria per ottenere l'attribuzione dei crediti formativi che, in base alla tipologia formativa può variare dall' 80 al 100% della durata dell'evento.

D: Nel caso in cui per problemi tecnici la location di un evento residenziale non potesse essere disponibile per il giorno dell'evento, anche se trascorsi i 30 giorni previsti per le modifiche dell'evento, è possibile svolgere il corso presso un'altra sede?
R: Premesso che l'evento formativo deve essere inserito, completo di tutti gli elementi ad esso riconducibili, fino a 30 giorni dall'inizio, si informa che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, in occasione della riunione del 18 aprile 2012, ha preso le seguenti decisioni in materia di modifiche agli eventi, in vigore dal 1° giugno 2012:

  • fino al 30° giorno prima della data dell'evento sono consentite tutte le modifiche 
  • dal 29° giorno fino al 10° prima dell'evento sono consentite tutte le modifiche con l'esclusione dell'anticipo della data d'inizio evento. Il numero di modifiche apportate e la loro tipologia verranno registrate dal sistema informatico e messe a disposizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua per ogni valutazione, controllo e/o provvedimento. 
  • dal 9° giorno precedente l'evento è esclusa ogni modifica.   

Eccezionali richieste di modifica devono essere inoltrate alla Commissione tramite la funzione "comunicazioni" a disposizione dei Provider (c.f.r.: Sito Agenas – Comunicati 14 ottobre 2011 - Obbligo di comunicazione delle variazioni del Provider). Per altri dettagli ed eventuali deroghe si rimanda al sito Agenas – Comunicati – 17maggio 2012 - Termini di modifica agli eventi - in vigore dal 1° giugno 2012.

D: Un nostro Partner ci ha chiesto informazioni circa la possibilità di assegnare crediti a professionisti che vengono dall'estero con un evento che si svolge in Italia, una sorta di accreditamento europeo o comunque internazionale.
Esiste questa possibilità? Se sì quali sono le modalità?
R: Al professionista straniero che partecipa ad un evento in Italia verrà dato l'attestato di partecipazione all'evento con l'indicazione dei relativi crediti che il professionista potrà farsi riconoscere in base alla normativa sull'ECM vigente nel proprio Paese.

D: Nella prima parte dell'anno 2009, a causa di un notevole carico di lavoro, non ho partecipato a molti corsi ECM; l'organizzazione del mio servizio non mi ha consentito di farlo nemmeno per quelli interni alla mia Asl. Nel mese di ottobre, novembre e dicembre di quell'anno avrei dovuto partecipare a una serie di corsi, ma a novembre sono stata allontanata dalla mia sede di lavoro in quanto in stato di gravidanza e in considerazione del fatto che la mia mansione prevede un alto rischio nel contatto con l'utenza. Il mio responsabile nonostante la mia insistenza mi ha impedito di partecipare ai corsi ai quali ero formalmente iscritta, così l'anno è terminato senza che abbia potuto conseguire i 50 crediti previsti ma solo 10. Il responsabile si è giustificato dicendo che nel periodo della maternità non vi è obbligo formativo. L'Aress interpellata a suo tempo ha dichiarato che la regolamentazione in tal senso era di competenza dell'Asl di appartenenza, la quale poteva decidere come riteneva opportuno a riguardo. Vorrei avere il vostro parere.
R: Con riferimento alla L.1204 del 30 dicembre 1971 (astensione obbligatoria) la normativa ECM prevede che sono esonerati dall'obbligo ECM i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza e successive modificazioni per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l'astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l'esenzione dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l'anno 2003, ossia per l'anno 2003 non si devono acquisire i crediti. Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore per le tipologie indicate precedentemente.

D: In caso di reclutamento diretto ad eventi Mono-Sponsor residenziali possono essere riconosciute sia le spese di viaggio che quelle di soggiorno? Quale documento è d'obbligo fornire all'atto della registrazione in aula? La lettera d'invito deve essere emessa dall'azienda Sponsor o dalla struttura di appartenenza (ASL/Ospedale)? Qual è il numero mimino di ore per i corsi ECM Mono-Sponsor residenziali?
R: Lo Sponsor può sostenere tanto le spese di trasferimento quanto quelle di soggiorno dei discenti. Lo Sponsor che invita professionisti sanitari a frequentare un determinato evento formativo, con spese a carico dell'azienda stessa deve, inoltre, fornire al Provider l'elenco con i nomi dei partecipanti invitati all'evento formativo. Tale obbligo vale tanto nel caso in cui i professionisti siano individuati direttamente dallo Sponsor, quanto nell'ipotesi in cui siano selezionati dalla struttura di appartenenza.

Ogni professionista sanitario - all'atto della partecipazione all'evento formativo – deve, a sua volta, consegnare al Provider una copia dell'invito o una dichiarazione sottoscritta attestante l'invito, con firma autografa e leggibile, unitamente ai propri dati anagrafici (codice fiscale, nome, cognome, libero professionista/dipendente, professione, disciplina, nome dello Sponsor).

Con riferimento alla durata (ore min e/o max) di un corso di formazione ECM residenziale sponsorizzato, si fa presente che non è prevista alcuna limitazione (c.f.r.: Linee Guida per i manuali di accreditamento dei Provider nazionali/regionali/province autonome, all.1, Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 e Determina della Commissione Nazionale Formazione Continua del 18 gennaio 2011 "Divieto di reclutamento dei partecipanti da parte degli Sponsor" - sito Agenas).

D: È possibile accreditare un evento ECM con le seguenti caratteristiche: 

  • partecipazione con costo di iscrizione a carico dei discenti 
  • presenza di uno Sponsor commerciale (che fornisce anche le apparecchiature specifiche per la realizzazione dei lavori del gruppo) 
  • corso che si realizza presso il centro formazione dello Sponsor, con sala priva di ogni pubblicità o riferimento ai prodotti dell'azienda 
  • costo della sala regolato da contratto tra Provider e Sponsor 
  • docenti esterni (non dell'azienda Sponsor). 

In questo caso la necessità di realizzare il corso presso il centro di formazione dell'azienda Sponsor deriva dalla volontà di utilizzare apparecchiature specifiche nei gruppi di lavoro, che vengono messe a disposizione gratuitamente dallo Sponsor. Quindi lo Sponsor può mettere sul suo sito la brochure del corso? 
R: La realizzazione di un corso ECM con le modalità sopra indicate e la relativa pubblicità sul sito internet dello Sponsor è consentita dalla normativa vigente, purché il logo dello Sponsor apposto sulle apparecchiature sia oscurato o siano utilizzati anche macchinari di altre aziende farmaceutiche o produttori di dispositivi medici (c.f.r.: Linee Guida per i manuali di accreditamento dei Provider nazionali/regionali/province autonome, all.1, Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012).

D: La partecipazione ad un Master esonera sempre dal conseguimento dei crediti per l'anno di riferimento? E a questo proposito, è necessario che il Master preveda esplicitamente dei crediti ECM?
Per i laureati nel mese di marzo, il triennio da considerarsi subisce delle modifiche? Se sì, come si articola? Parte ugualmente da gennaio?
Quali sono il massimo ed il minimo numero di crediti conseguibili in un anno? Il conseguimento va organizzato quadrimestralmente o è sufficiente l'organizzazione tenendo in considerazione l'anno solare?
Infine, se si fosse al di sotto della soglia minima obbligatoria per un'annualità, quali sono le sanzioni previste? È possibile recuperare i crediti ECM nell'anno successivo?
R: L'Accordo Stato/Regioni del 19 aprile 2012 ha ritenuto opportuno confermare, per il triennio 2011/2013, il debito complessivo di 150 crediti da acquisire per il triennio 2011/2013 (50 crediti annui, minimo 25, massimo 75). Il documento è reperibile al seguente link: http://ape.agenas.it/documenti/ACCORDO_19_APRILE_2012.pdf.
Si ricorda che:

  • è esonerato dall'obbligo dell'ECM il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, Master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000); corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza); 
  • usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1.204 (astensione obbligatoria), e successive modificazioni; 
  • soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni; si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi. L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Ad esempio: se l'astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2012 a gennaio 2013, l'esenzione dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l'anno 2012, ossia per l'anno 2012 non si devono acquisire i crediti. Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore per le tipologie indicate precedentemente. 

Inoltre la Commissione Nazionale in data 4 dicembre 2012 ha adottato la seguente determinazione:

  • per i professionisti sanitari, vincolati all'iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio della professione, l'obbligo formativo decorre dall'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo professionale; 
  • per i professionisti sanitari, non vincolati all'iscrizione all'Albo professionale, l'obbligo formativo decorre dall'anno successivo al conseguimento dell'abilitazione professionale. (c.f.r. Sito Agenas-In primo piano-08 gennaio 2013 - Decorrenza obbligo formativo). 

D: Sono sociologa e non sono iscritta a nessun albo professionale, ma sarei interessata a sapere quali professionisti sono tenuti all'obbligo dei crediti ECM nelle Aziende Sanitarie Provinciali.
R: I destinatari dell'obbligo di aggiornamento nel sistema di formazione continua in medicina (ECM) sono i professionisti appartenenti alle professioni sanitarie (Determina della Commissione Nazionale Formazione Continua del 09 novembre 2010; Sito Ministero della Salute – Elenco delle professioni sanitarie). La professione di sociologo non è compresa.

D: Cosa succede se, per problemi di salute, non è stato possibile acquisire crediti in un anno?
R: In caso di gravi malattie di lunga durata gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali di riferimento possono decidere l'esonero dall'acquisizione dei crediti ECM tenendo in considerazione la documentazione prodotta dal professionista attestante la gravità della malattia stessa.

D: Ho letto in un articolo su una rivista ostetrica che uno stage con ruolo di discente, svolto da disoccupata, può essere considerato una modalità flessibile di acquisizione di crediti ECM. È corretto? Se sì come devo fare per l'accreditamento? Il numero minimo di crediti ECM accumulabili in un anno è 20 o 25? Quanti crediti, al massimo per ogni anno, si possono acquisire con la formazione FAD? E infine lo stage post laurea, non retribuito e svolto da disoccupata, può essere considerato per l'accreditamento ECM di quell'anno? Se sì, come dovrei fare?
R: L'Accordo Stato - Regioni vigente conferma l'obbligo di acquisizione di 50 crediti formativi annui, con un minimo di 25 e un massimo di 75 ad eccezione dei liberi professionisti per i quali è prevista una modalità flessibile di acquisizione dei crediti/anno (c.f.r. Accordo Stato-Regioni 12 aprile 2012 pag.25). Nel Manuale di accreditamento dei Provider è regolata la valorizzazione dei crediti formativi acquisiti con autoformazione anche attraverso il riconoscimento di attività tutoriali gestite dagli Ordini, Collegi e Associazioni Professionali di riferimento. In base ai "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM approvato dalla Commissione Nazionale Formazione Continua il 13 gennaio 2010" - pag.6 - pag.15 - nota 4, per la tipologia 8 e 9 (FAD con o senza tutoraggio) non c'è limitazione del numero massimo dei crediti acquisibili dagli operatori sanitari con la FAD e in base alla determinazione della Commissione Nazionale Formazione Continua del 7 febbraio 2013 anche la categoria degli infermieri non avrà più limitazioni dei crediti acquisibili con la FAD. Inoltre comportano l'esonero dall'acquisizione dei crediti formativi ECM i corsi post-laurea con crediti universitari.

D: Ho un quesito in merito alla scheda di valutazione ECM. Fermo restando che la sua compilazione è obbligatoria, vorrei sapere se il Provider, dopo il corso, deve per norma inviarne una copia all'indirizzo e-mail ecmfeedback@agenas.it o deve soltanto tenerla agli atti.
R: Tutte le schede di valutazione che non devono essere firmate, devono essere tenute agli atti dal Provider. L'invio della scheda all'indirizzo ecmfeedback@agenas.it è riservato ai discenti nel caso riscontrassero conflitti d'interesse durante lo svolgimento del programma formativo. In questo caso è necessario che la scheda sia firmata in modo riconoscibile. Il Provider è obbligato a fornire ai discenti che partecipano agli eventi formativi sponsorizzati o no, l'indirizzo e la scheda per inviare indicazioni sull'evento stesso alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

D: Sono un medico in pensione da settembre 2012. Non esercito nè intendo esercitare la libera professione ma sono ancora iscritta all'Ordine dei Medici, per completare la contribuzione ENPAM (quota A) sino al compimento dei 65 anni.
Anche se intendo continuare ad effettuare almeno i corsi FAD, desidero sapere se sono sempre soggetta all'obbligo di ECM.
R: L'obbligo di acquisire i crediti formativi ECM è vincolato, per le professioni ordinate, all'iscrizione all'Ordine professionale per l'esercizio, attuale o futuro, della professione sanitaria. Per le professioni sanitarie non ordinate il vincolo è relativo all'abilitazione all'esercizio professionale, attuale o futuro.

D: La normativa in materia ECM prevede l'obbligo di acquisizione dei crediti da parte dei liberi professionisti con modalità flessibili (conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – 19 aprile 2012 - leggo sul sito www.psy.it , - 27 agosto 2012 - riflessioni sul decreto di riforma degli ordinamenti pubblicato in G. U. il 14 agosto).
Ritengo che le disposizioni in materia di aggiornamento del professionista previste dalla riforma delle professioni siano adeguate e pertinenti. Personalmente seguo corsi di aggiornamento e supervisione perché sono base di garanzia per stare sul mercato libero professionale. Non ho seguito percorsi di aggiornamento ECM in questi anni e queste comunicazioni in termini di obbligo mi lasciano perplessa sul da farsi nell'immediato.
A quale obbligo di formazione continua devo attendere, da quando e seguendo quali regole: ECM o questa opportunità, ancora tutta da definire, chiamata formazione continua in psicologia? Penso che sia utile un chiarimento, da parte della Commissione ECM, per i liberi professionisti, con pubblicazione di un comunicato ufficiale sul sito istituzionale.
R: In base a quanto stabilito nei D.lg.vi 502/92 e 229/99 a partire dal 2002, è stato reso obbligatorio per i professionisti sanitari l'acquisizione dei crediti formativi ECM. Pertanto sono destinatari dell'obbligo di aggiornamento nel sistema di formazione continua in medicina (ECM) e all'acquisizione obbligatoria dei crediti ECM tutti i professionisti appartenenti alle professioni sanitarie, inclusi gli psicologi (c.f.r. Determina della Commissione Nazionale Formazione Continua del 9 novembre 2010; Elenco delle professioni sanitarie – sito Ministero della Salute).

D: Sarei interessata a sapere se l'autocertificazione è obbligatoria in fase di accreditamento.
R: L'autocertificazione di stati, qualità personali, fatti, atti notori è disciplinata dagli artt. 46 e s.s. del D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni. Nella procedura di accreditamento, sia in qualità di Provider provvisorio che standard, l'obbligatorietà dell'autocertificazione concerne le materie disciplinate dalla norma di cui sopra. Si ricorda che la L. n. 183/2011 (legge di stabilità per l'anno 2012) ha modificato l'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, stabilendo che le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'esibizione o la produzione di tali certificati, che dovranno sempre essere sostituiti da autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, prodotte e sottoscritte dall'interessato direttamente all'ufficio che li richiede.

D: Vorrei conoscere il numero di crediti attribuiti ad un relatore per ogni ora di lezione frontale.
R:  In base alla normativa "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM" approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13 gennaio 2010 – Tabella pag. 17 – p.to 10 Docenza e Tutoring + altro, ad un relatore viene assegnato 1 credito per mezz' ora di docenza o relazione oppure 2 crediti per ogni ora di docenza o relazione.

D: Sono una Missionaria laica in Congo e contemporaneamente insegno in una Università (sono Ginecologa), per questo motivo vorrei rimanere costantemente aggiornata. Sono iscritta all'Ordine dei Medici di Roma dal 1982.
La FAD sarebbe l'ideale, ma pagare mi è impossibile. Non potreste aiutarmi?
R: Le consigliamo di riscontrare nella banca dati Agenas (indirizzo ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx) -Professionisti sanitari - ricerca eventi - indicando "zero" nella quota di partecipazione, le verranno estratti tutti i corsi a costo zero.

D: Come medico libero professionista ho acquisito crediti ECM da Provider estero mediante attività FAD (autoapprendimento senza tutoraggio), certificati AMA PRA categoria 1. Gradirei sapere: 

  • se essi possono essere certificati come crediti ECM 
  • in caso positivo, quanto valgono secondo la normativa ECM vigente 
  • infine, quale ente dovrebbe accreditarmeli. 

Dalle informazioni in mio possesso, potrei ottenere solo il 50% del totale dei crediti esteri e l'ente certificatore dovrebbe essere l'Ordine dei Medici di appartenenza.
R: In merito ai criteri per l'attribuzione dei crediti formativi acquisiti con la formazione individuale all'estero, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua nel corso della riunione del 4 dicembre 2012, sulla base degli accordi Stato-Regioni del 1° agosto 2007 e del 19 aprile 2012, ha stabilito che l'Ordine/Collegio/Associazione professionale di riferimento acquisisce la documentazione del corso e, in base al numero delle ore di programma, rilascia l'attestato ECM considerando il 50% dei crediti con l'ipotesi di 1 credito per ora di formazione; se la formazione supera le 50 ore, viene considerato comunque un limite massimo di 50 crediti formativi ad evento, a cui si applica la riduzione del 50%.

  • Esempio 1: 50 ore di formazione all'estero = 25 crediti ECM 
  • Esempio 2: 70 ore di formazione all'estero = 25 crediti ECM 
  • Esempio 3: 15 ore di formazione all'estero = 7,5 crediti ECM   

L'Ordine/Collegio/Associazione professionale di riferimento, valutata la documentazione con esito positivo, provvederà ad inserire tali attività nel tracciato record da inviare alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua e al COGEAPS (c.f.r. sito Agenas – Comunicati 16/01/2013 - Crediti ECM acquisiti per la formazione individuale all'estero).

D: Sono un medico e volevo chiedere, per valutare la validità di un corso, quanto dovrebbe durare una giornata formativa tipo.
Ho sempre pensato che una giornata di 8 ore fosse rappresentativa ma a volte mi vengono proposti corsi la cui giornata formativa arriva a 11 ore.
R: La normativa non ha previsto una durata minima o massima giornaliera delle ore di formazione. Il tempo dedicato all'aggiornamento deve corrispondere all'efficacia del prodotto formativo in considerazione della complessità del suo specifico contenuto. Il professionista, sulla base delle richiamate indicazioni, valuta e decide di partecipare.

D: Vorrei conoscere il mio debito di crediti ECM per il biennio 2011-2013. Sono un'ostetrica libero professionista, mi sono laureata il 30 marzo 2011 e ho partorito il 12 settembre 2012. Non ho partecipato, dopo la laurea a nessun evento che rilasciasse crediti ECM.
R: Per i professionisti sanitari con l'obbligo di iscrizione ad un Ordine/Collegio professionale, l'obbligo formativo decorre dall'anno successivo all'iscrizione all'Ordine/Collegio professionale. Inoltre nel suo caso, trovano applicazione le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1.204 (astensione obbligatoria) e successive modificazioni in relazione alla quale la normativa ECM prevede l'esonero dall'obbligo di acquisizione dei crediti ECM, nel suo caso, per l'intero anno 2012. Pertanto dovrà acquisire 50 crediti formativi per l'intero anno 2013.

D: Sono Psicologa del Lavoro e dipendente presso una società di consulenza alle imprese. Sono obbligatoriamente soggetta anche io all'acquisizione dei crediti ECM?
R: No, sono soggetti all'acquisizione obbligatoria dei crediti ECM solo coloro che prestano la loro attività professionale in ambito sanitario.

D: È già la seconda volta che mi capita di fare corsi e non ricevere i crediti perché mai più accreditati dal Ministero della Salute. In che posizione siamo quando avvengono questi problemi, i Provider sono responsabili? Corsi accreditati al momento dell'iscrizione e del pagamento sono veramente pochi, ora parliamo di sanzioni. In questi casi come ci si regola per le responsabilità?
R: Le anomalie da lei segnalate potevano verificarsi con il precedente sistema di accreditamento degli eventi da parte della Commissione Nazionale per la Formazione Continua. Con l'attuale sistema di accreditamento dei Provider non dovrebbero più accadere, essendo il Provider stesso ad accreditare l'evento formativo assegnando i relativi crediti. Nella banca dati del sito ECM si può prendere visione dell'offerta formativa. Per quanto riguarda le sanzioni, è in corso di definizione l'assetto normativo per la loro applicazione.

D: Mi sembra che nell'attuale normativa non sia previsto l'esonero dall'acquisizione dei crediti ECM per gravi malattie. Come ci si deve comportare con un sanitario affetto da patologia tumorale in stadio avanzato e quindi impossibilitato anche a svolgere attività lavorativa?
R: In caso di gravi malattie gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali di riferimento possono decidere l'esonero dall'acquisizione dei crediti ECM.

D: Il DM 26 febbraio 2010 sancisce la possibilità di ridurre di 1/3 il contributo alle spese per il pagamento dei crediti per i soggetti che non godono di finanziamenti in favore dell'organizzazione e dell'erogazione dell' attività formativa; inoltre nelle FAQ del sito, in risposta alla domanda 5.01 si legge che se il Provider non riceve da un soggetto terzo alcun contributo in denaro, beni o servizi, può avvalersi della riduzione di 1/3 del contributo alle spese per l'erogazione di un evento rilasciando la relativa dichiarazione. Cosa si intende per soggetto terzo? Il corsista è un soggetto terzo?
R: No, per soggetti terzi si intendono le società commerciali, le banche, le istituzioni, ecc. e non i partecipanti al corso di formazione.

D: Le spese della formazione ECM dei terapisti della riabilitazione di una struttura sanitaria privata convenzionata a chi spettano, visto che la struttura per essere accreditata deve avere il personale aggiornato? Le ore dedicate alla formazione fatte fuori dall'orario di lavoro possono essere recuperare come ferie da parte del personale?
R: L'attività di aggiornamento ECM organizzata all'interno della struttura sanitaria convenzionata è a carico della struttura stessa, mentre i corsi frequentati all'esterno della struttura e scelti liberamente dal professionista sono a carico del professionista stesso.

D: Sono un medico libero professionista. Avrei bisogno di delucidazioni in merito alla mia attuale situazione. Mi sono iscritta per l'anno 2012 ad un "Master di II livello in Nutrizione e Dietetica". Poiché secondo la normativa la frequenza dei Master esonera dall'obbligo ECM , questa norma è valida anche nel mio caso visto che si specifica "corsi di formazione post-laurea della categoria di appartenenza"?
R: Se per la frequenza del Master vengono attestati crediti universitari viene concesso l'esonero.

D: Sono un'ostetrica laureata a novembre 2011 e non ho ancora trovato lavoro come ostetrica. Ho letto che si parla di triennio 2011-2013, ma io, essendomi laureata a fine 2011, non ho acquisito alcun credito ECM nel primo anno. Essendo disoccupata devo comunque acquisire 150 crediti? Li posso però acquisire in modo flessibile, superando anche il max di 75 nell'anno?
R: In base a quanto stabilito dall'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, lei deve acquisire crediti formativi per gli anni 2012 e 2013 (in totale 100 crediti formativi) e non può far valere più di 75 crediti formativi per anno.

D: Faccio parte di uno studio di consulenza e vorrei avere delucidazioni in merito alle responsabilità/obblighi del datore di lavoro (Clinica Privata) rispetto all'organizzazione dei corsi per i crediti ECM. É la clinica privata che è tenuta ad organizzare i corsi? Inoltre i professionisti sanitari dipendenti della clinica hanno la facoltà di scegliere dove acquisire i crediti ECM? Un dipendente sanitario della clinica può sottrarsi alla frequenza del corso per motivi che vadano oltre alle eccezioni previste per i casi specifici di gravidanza e puerperio. Le sarei molto grato se oltre alle risposte alle mie domande potesse citare la normativa di riferimento agli argomenti da me sollevati.
R: Come stabilito dal D.Lgs 502/92 e dal D.Lgs 229/99 per tutti i professionisti che operano nell'ambito sanitario è previsto l'obbligo  di acquisire i crediti formativi ECM. Tali crediti sono espressione dell'aggiornamento professionale nel settore dove viene esercitata la propria professione. Pertanto è auspicabile che il professionista sanitario ottemperi all'obbligo ECM partecipando a quegli eventi formativi che siano in linea con l'attività professionale realmente esercitata, indipendentemente dal Provider che eroga l'attività formativa. I giorni lavorativi da destinare all'attività formativa sono quelli previsti dal proprio contratto di lavoro.

D: Mi sono laureata ad aprile e per l'anno in corso sono esonerata dal totalizzare crediti. Volevo sapere per l'anno 2013 quanti crediti ECM devo totalizzare?
R: Lei deve acquisire crediti relativi all'anno 2013 per un totale di 50 crediti formativi.

D: Considerato che per molti eventi ECM non viene comunicato subito il numero di crediti assegnati, nel caso si superasse il massimo di 75 ECM per annualità, come ci si deve comportare?
R: La questione sollevata riguarda il precedente sistema di accreditamento degli eventi da parte della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.. Con l'attuale sistema di accreditamento dei Provider, gli eventi programmati da questi ultimi riportano sempre il numero di crediti attribuiti. Inoltre si rammenta che l'Accordo Stato - Regioni vigente conferma l'obbligo di acquisizione di 50 crediti formativi annui, con un minimo di 25 e un massimo di 75. Pertanto l'eccedenza non può essere conteggiata per l'anno nel corso del quale sono acquisiti, né può essere riportata nel computo dei crediti relativo ad altri anni.

D: Sono una logopedista interessata ai crediti ECM FAD. Vorrei maggiori informazioni in merito alla totalizzazione dei crediti ECM poiché in seguito alle varie normative ho le idee un po'confuse. Mi interesserebbe sapere: 

  • se possibile, quali corsi FAD potrei frequentare per ottenere crediti ECM anche se trattano argomenti non pertinenti la mia professione 
  • il numero dei crediti ECM FAD che posso conseguire (massimo e minimo in un anno e massimo e minimo in un triennio). 

R: L'Accordo Stato - Regioni vigente e il documento sui criteri per l'assegnazione dei crediti consentono l'acquisizione di crediti per la professione sanitaria dei logopedisti  ECM anche solo in modalità FAD, a patto che l'evento sia rivolto anche alla professione dei logopedisti.

D: Sono un Medico Veterinario laureata nel 2008. Avendo frequentato la Scuola di specializzazione (terminata nel 2011) non avevo l'obbligo di seguire corsi ECM. Come mi devo comportare invece da quest'anno? Volevo Vorrei avere gentilmente i seguenti chiarimenti: 

  • l'obbligo di accumulare i crediti è valido per tutti gli iscritti all'Ordine o solo per i veterinari ASL? 
  • quanti crediti bisogna accumulare all'anno? 
  • cosa comporta il non averne a sufficienza? 

R: L'Accordo del 19 aprile 2012 stabilisce, per il triennio 2011-2013, un debito di 150 crediti formativi (50 crediti formativi all'anno) per tutti i soggetti iscritti agli  Ordini, Collegi o Associazioni professionali delle professioni sanitarie, compresi  anche  i veterinari che sono, quindi,  tenuti all'acquisizione dei crediti formativi. Infine non acquisire sufficientemente i crediti formativi può comportare la mancata certificazione aggiornata.

D: Vorrei un chiarimento sulle modifiche consentite a un corso Residenziale, inserito nel Piano Formativo di massima inviato entro l'ottobre del 2011, affinché venga conteggiato nel 50% dei corsi effettuati. Se di un corso progettato a fine 2011, vengono mantenuti immutati titolo, obiettivo formativo, target di specialisti ai quali è rivolto, razionale e temi del corso, ma vengono modificati uno o più elementi di questa lista: 

  • responsabile scientifico (per indisponibilità di quello scelto precedentemente) 
  • città/regione (per una maggior richiesta di specialisti di una diversa zona, rilevata nell'arco dell'anno in corso) 
  • numero delle ore di formazione e/o numero di partecipanti (perché a distanza di mesi, finalizzando meglio il programma del corso, si è giunti alla conclusione, con il Comitato Scientifico e il Responsabile scientifico del corso, che sia meglio diminuire/aumentare ore del corso oppure rivolgersi a un numero minore di professionisti per ottenere un maggior rendimento formativo) 

questo corso deve essere comunque conteggiato come definitivo di un corso inserito nel Piano Formativo di massima e quindi nel 50% del Piano Formativo svolto? 
R: Un evento può essere fatto rientrare nel computo degli eventi definitivi  corrispondenti al Piano Formativo, svolti nell'anno di riferimento solo se mantiene inalterati il target, il titolo (a meno di piccole variazioni che non ne alterano in maniera significativa  gli argomenti trattati), gli obiettivi e il contenuto del corso tenendo presente che non possono essere modificati orari e partecipanti oltre il termine proposto.

D: Abbiamo la possibilità di fornire un servizio in diretta streaming sul web di un evento residenziale (tipologia Convegni, Congressi, Simposi e Conferenze) e ci chiedevamo, laddove fosse possibile, se tale servizio fosse classificabile come evento residenziale. Se sì: 

  • nel conteggiare il numero massimo di partecipanti, si includono anche quelli in diretta streaming (eventualmente per i partecipanti in streaming si possono calcolare solo quelli che accederanno alla valutazione e al gradimento lasciando libera la sola fruizione)? 
  • è possibile attribuire crediti ECM ai partecipanti che seguono on-line o solo a quelli presenti in aula? 
  • come si certifica la presenza dei partecipanti on-line? 
  • come si può fare per la verifica ECM e la compilazione del modulo della qualità per le persone in diretta streaming? La modulistica necessaria ai fini del rilascio crediti ECM è possibile gestirla tramite la piattaforma on-line? E se sì con quali requisiti (esempio: compilazione on-line in contemporanea a quella in presenza?)? 
  • se tale evento viene anche registrato, potrà essere, in futuro, eventualmente utilizzato come materiale per la FAD ECM? 

R: La formazione è Residenziale della tipologia "Videoconferenza". I crediti potranno essere attribuiti anche ai discenti presenti in altre sedi. La verifica della presenza deve essere assicurata in tutte le sedi dal personale del Provider. Il modulo sulla qualità ed il questionario potranno essere inviati in modalità cartacea o tramite piattaforma web con strumenti che garantiscano lo svolgimento individuale della prova (firma certificata, posta certificata, credenziali di accesso, ecc.). Il materiale può essere utilizzato anche per altri corsi di diversa tipologia.

D: Il limite massimo di 1/3 dei crediti formativi è possibile acquisirli con lo sponsor...ma come si va a distinguere un evento formativo con o senza sponsor?
R: Il limite di 1/3 non è riferito agli eventi sponsorizzati ma riguarda solo i crediti acquisiti a seguito di reclutamento del partecipante da parte dello Sponsor che consegnerà al partecipante l'invito all'evento e segnalerà al Provider l'elenco dei partecipanti reclutati.

D: Volevo sapere se i corsi FAD accreditati con inizio nell'anno 2012 e termine nel 2013, devono essere inseriti nel Piano Formativo di Massima che andremo ad inserire entro ottobre 2012, in quanto corsi facenti parte della nostra offerta formativa anche per il 2013, dei quali però la Commissione è già al corrente essendo iniziati nel corso del 2012.
R: Il corso con inizio nel 2012 e termine nel 2013 viene inserito sia nel Piano Formativo 2012, indicando la prosecuzione dell'evento nell'anno successivo, che in quello del 2013.

D: Quale Società Sponsor di un Evento ECM abbiamo stipulato un contratto di sponsorizzazione per Evento ECM con Provider. Purtroppo il Provider ci ha segnalato che non è più in grado di caricare sulla piattaforma Agenas il contratto con noi stipulato perché mancano meno di 10 giorni all'evento. Non è veramente più possibile caricare la documentazione richiesta?
R: Con riferimento alla Determina del 18 Aprile 2012 pubblicata sul sito Agenas in "Comunicati" in data 17 Maggio 2012, l'inserimento del contratto deve essere richiesto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua tramite la funzione "Comunicazioni" in deroga alle disposizioni nei limiti richiamati nello stesso comunicato.

D: Gradirei un chiarimento sul massimale dei crediti FAD per il triennio 2011/2013. Si parlava di un massimo 90 sui 150 previsti ma la disposizione non è chiara. 
R: Per la tipologia formazione a distanza con o senza tutoraggio non vi è un numero massimo di crediti acquisibili per tutte le tipologie di operatori sanitari fatto salvo per gli infermieri professionali per i quali tale tipologia di formazione non può eccedere complessivamente per il 60% del monte crediti ottenibile nel triennio (90 crediti su 150). Sull'argomento si rinvia al documento "criteri per l'assegnazione dei crediti ECM pagina 15, nota 4).

D: Considerato un evento, comprensivo di giornate di teoria e giornate di pratica, sarebbe possibile svolgere la parte pratica (si tratta di esercitazioni pratiche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti) in strutture convenzionate con il provider, come ospedali e cliniche private, essendo il Provider accreditato per eventi residenziali?
R: Si, ma deve essere specificato con estrema chiarezza tutto il processo formativo, il luogo e la data di svolgimento dell'evento.

D: Sono una dipendente del Servizio Sanitario Nazionale. Nel 2011 ho acquisito 18 Crediti ECM a fronte dei 25 richiesti per anno nel triennio 2011/2013, quindi con una carenza di 7 Crediti. Nel 2012, per colmare la mancanza di questi 7 crediti, posso acquisirne 82, anziché 75 come suggerisce la normativa, [50+32 (Crediti anno in corso) + (Crediti anno 2011)]?
R: Può acquisire crediti formativi flessibili solo se libero professionista (Accordo Stato-Regioni 19 Aprile 2012).

D: Un corso di formazione universitario di 60 ore in aula e 60 ore FAD, max 30 partecipanti, con una prova pratica e un esame finale, che determina l'acquisizione di 20 crediti formativi Universitari, come può essere considerato relativamente all'assolvimento dell'obbligo annuale ECM? 
Il corso predisposto dall'Università degli studi di Macerata è definito di "Alta Formazione" e si esplica più o meno in un semestre. Un corso simile se regolarmente autorizzato dalla Commissione ECM, darebbe moltissimi crediti formativi, i quali sarebbero più che sufficienti per coprire l'obbligo annuale (50 Crediti formativi) di un dipendente della Sanità. Come valutarli?
R: Il corso universitario indicato non può essere considerato utile ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi ECM.
I crediti formativi ECM devono essere accreditati da un Provider (pubblico o privato) che provvede ad inserire l'evento nel proprio piano formativo e poi lo registra prima (almeno un mese) dall'inizio del corso.

D: Se "I crediti ottenibili attraverso convegni, congressi, conferenze, simposi, gruppi di miglioramento, attività di ricerca, docenze e tutoring non possono superare complessivamente il 60% delle attività formative, cioè 90 crediti nel triennio", notizia che a noi medici è giunta solo ora, perché nessuno, né il Ministero della Salute, né l'Ordine dei Medici chirurghi ed Odontoiatri, né tantomeno la Commissione ECM ce lo ha mai comunicato o ha diffuso la notizia, ebbene, come si acquisiscono i restanti 60 crediti? 
R: Si rimanda alle informazioni contenute alla pagina 6 del documento denominato "Criteri per l'assegnamento dei crediti ECM" approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13 Gennaio 2010.
Al fine di garantire un quadro completo ed armonico che permetta di comprendere le diverse possibili modalità di formazione/apprendimento utilizzabili sono state identificate le seguenti 10 tipologie:

  1. formazione residenziale 
  2. convegni e congressi 
  3. formazione residenziale interattiva 
  4. traninig  individualizzato (FSC) 
  5. gruppi di miglioramento o di studio ,commissioni, comitati (FSC) 
  6. attività di ricerca 
  7. audit clinico e/o assistenziale 
  8. autoapprendimento senza tutoraggio 
  9. autoapprendimento con tutoraggio 
  10. docenza e tutor.   

Per le tipologie di cui ai punti 2,5, 6 e 10 il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere complessivamente il 60% del monte crediti triennale ottenibile  da un singolo operatore sanitario (90 crediti su 150).
Pertanto la notizia richiamata è corretta.

D: Un medico generico, anche libero professionista, non medico di medicina generale, come fa ad acquisire i crediti ECM, dal momento che la stragrande maggioranza dei convegni sono accreditati solo per precise specializzazioni o per Medici di Medicina Generale?
R: I professionisti sanitari privi di specializzazione possono acquisire i crediti formativi ECM consultando la banca dati pubblicata sul sito Agenas/ECM cercando gli eventi rivolti all'area interdisciplinare.

D: Mi risulta che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua abbia discusso ed in parte scritto, di una possibilità futura per cui un ente privato o pubblico registrato formalmente come Provider possa essere coinvolto, magari come soggetto consultivo o propositivo, nelle attività di perfezionamento della normativa per l'ECM. Esiste una procedura da seguire o che possiate indicare a tal proposito? Non credo che occorra un sindacato dei Provider, ma mi costa che Federcongressi, come espressione significativa ed autorevole di un gruppo che raccoglie molti Provider ed il loro indotto, sia riuscita a far passare delle modifiche al regolamento (numero di crediti per eventi oltre 200 partecipanti a patto che venga rilasciato ed acquisito il test di apprendimento e di gradimento). Consapevole che qualsiasi modifica o nuova introduzione normativa migliorativa del sistema dipenda in primis dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, ma soprattutto dalla successiva approvazione in Conferenza Stato-Regioni, procedura per cui occorre tempo, cosa potrei fare personalmente o fare insieme ad altri colleghi per aver voce in capitolo?
R: L'opportunità sarà consentita solo con l'istituzione della Consulta Nazionale della Formazione Permanente dove è prevista la partecipazione di rappresentanze qualificate di tutti gli stakeholder del sistema (Aziende sanitarie e ogni altra Istituzione sanitaria, OO.SS delle categorie coinvolte, Società Scientifiche, altri Provider, Associazioni di tutela dei malati), al fine di realizzare periodici confronti sulle scelte, sui risultati conseguiti e sui progetti di miglioramento (Accordo Stato–Regioni del 1° Agosto 2007).

D: Vorremmo sapere se, per provvedere alla richiesta di accreditamento standard, è necessario ricevere una mail nella PEC o è possibile farlo sin d'ora inviando ad Agenas la domanda di accreditamento più il modello di relazione di attività svolta. Inoltre, per quest'ultimo modello, non ci è ben chiaro quanto richiesto nella sezione obiettivi formativi. Quali sono da indicare? 
Invece per quanto riguarda il piano formativo chiedete di indicare la percentuale di eventi svolti: come possiamo indicarli se il secondo anno non è ancora terminato? 
R: Al fine di provvedere alla domanda di accreditamento standard, occorre, previamente, ricevere una comunicazione via PEC nella quale la Segreteria della Commissione nazionale per la Formazione Continua comunica che, dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, si dispone di 90 giorni per procedere alla formalizzazione della domanda di accreditamento standard.
Tale domanda può essere presentata accedendo alla propria area riservata selezionando la voce di menù  accreditamento standard.
All'interno della funzione le sarà richiesto di:

  • allegare la domanda autografa, firmata digitalmente dal legale rappresentate 
  • dichiarare che le informazioni presenti a sistema sono aggiornate; qualora invece la documentazione sia da aggiornare, può  apportare le modifiche/integrazioni utilizzando la funzione aggiornamento e successivamente validare la richiesta di accreditamento standard (fermo restando il predetto termine di 90 gg. per l'operazione complessiva di validazione della richiesta) 
  • allegare relazione sull'attività formativa svolta riferita all'anno in corso (dal  1 gennaio dell'anno in corso sino alla data di validazione della domanda di accreditamento standard) utilizzando lo schema della relazione annuale (cfr. documento pdf presente nel sito Agenas, nella sezione moduli e documenti) 
  • validare la richiesta di accreditamento standard. 

L'ordine dell'attivazione delle verifiche decorre dalla validazione della domanda.
I termini contenuti nella suddetta comunicazione decorrono dalla data di ricezione.
Per quel che riguarda gli obiettivi formativi da indicare, essi sono riportati alle pagine 15 e 16 dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 19/04/2012, concernente il sistema di formazione continua in medicina – linee guida per i manuali di accreditamento provider, crediti formativi triennio 2011/13, Ordini, Collegi e Associazioni professionali, Federazioni, sistemi di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti - nonché nella sezione moduli e documenti del sito Agenas (ape.agenas.it/ProviderModuliDoc.aspx).
Da ultimo, circa il piano formativo, la percentuale di eventi da indicare riguarda il rapporto tra gli eventi inseriti e quelli effettivamente svolti al momento della richiesta di accreditamento standard.

D: Vorrei sapere come poter conoscere il numero di crediti formativi effettivamente conseguiti. Se poi non ci dovesse essere una corrispondenza tra quelli che il professionista ritiene di avere e quelli effettivamente registrati come si deve comportare il professionista? Può contestare o meno?
R: La certificazione della formazione continua e dell'aggiornamento, come confermato dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012, è un'attività di pertinenza di Ordini, Collegi, Associazioni professionali e rispettive Federazioni. Per tale finalità è stato istituito il CoGeAPS: si tratta dell'organismo deputato alla gestione dell'anagrafe nazionale dei crediti formativi, che avrà il compito di trasmettere a tutti gli Ordini, Collegi, Associazioni professionali e rispettive Federazioni, i dati necessari affinchè gli stessi possano certificare al termine del triennio formativo i crediti acquisiti. In riferimento a ciò è stato attivato uno specifico progetto tra l'Agenas/Segreteria della Commissione Nazionale per la Formazione Continua ed il CoGeAPS stesso. Trattandosi di attività in corso di perfezionamento, anche le procedure di call center per la certificazione dei crediti da parte di Ordini, Collegi, Associazioni professionali e rispettive Federazioni sono in via di definizione.

D: Mi è stato detto in università che i crediti ECM non sono necessari durante il corso di specialità, quindi inizio ora e vorrei capire quanti crediti devo acquisire questo anno e per il triennio 2011/2013. Inoltre, esiste un sistema per monitorare i crediti acquisiti, come un sito cui "loggarsi" e vedere la propria situazione crediti?
R:  Con riguardo al triennio 2011/2013, l'Accordo Stato/Regioni del 19 aprile 2012 ha ritenuto opportuno confermare il debito complessivo di 150 crediti da acquisire per il triennio 2011/2013 (50 crediti annui, minimo 25, massimo 75). Il documento è reperibile al seguente link: http://ape.agenas.it/documenti/ACCORDO_19_APRILE_2012.pdf.
Per ciò che concerne la certificazione dei crediti, il richiamato Accordo prevede che ad essa provvederanno Ordini, Collegi, Associazioni professionali e rispettive Federazioni. Per tale finalità è stato istituito il CoGeAPS: si tratta dell'organismo deputato alla gestione dell'anagrafe nazionale dei crediti formativi, che avrà il compito di trasmettere a tutti gli Ordini, Collegi, Associazioni professionali e rispettive Federazioni, i dati necessari affinchè gli stessi possano certificare al termine del triennio formativo i crediti acquisiti. In riferimento a ciò è stato attivato uno specifico progetto tra l'Age.Na.S./Segreteria della Commissione Nazionale per la Formazione Continua ed il CoGeAPS stesso. Trattandosi di attività in corso di perfezionamento, anche le procedure di Help Desk per la certificazione dei crediti da parte di Ordini, Collegi, Associazioni professionali e rispettive Federazioni sono in via di definizione.

D:   È vero che tra gli ECM ottenuti in un anno c'è una percentuale massima tollerata di ECM ottenuti da corsi sponsorizzati? È sempre valida anche la regola che i corsi FAD possono essere al massimo l'80% degli ECM? 
R: Il limite massimo é di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento acquisibili mediante reclutamento diretto e - all'atto della compilazione del report contenente l'elenco dei partecipanti ai corsi ECM – deve essere indicato dal provider il nome dello sponsor. In proposito, si rimanda alla determina del 18 Gennaio 2011 Divieto di reclutamento dei partecipanti da parte degli sponsor (Aziende farmaceutiche e produttori di dispositivi medicali).
Per la tipologia formazione a distanza con o senza tutoraggio non vi è un numero massimo di crediti acquisibili per tutte le tipologie di operatori sanitari fatto salvo per gli infermieri professionali per i quali tale tipologia di formazione non può eccedere complessivamente per il 60% del monte crediti ottenibile nel triennio (90 crediti su 150) Si rimanda al documento "Criteri per l'assegnazione dei crediti ECM" pagina 15, nota 4.

D: L'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 prevede la possibilità, per tutti i professionisti, di riportare dal triennio precedente (2008-2010) fino a 45 crediti. Non mi è chiaro se si tratta di 45 crediti eccedenti i 150 (oppure eccedenti i 90 considerato che l'Accordo Stato-Regioni del 2009 consentiva la possibilità riportarne fino a 60 dagli anni precedenti) o se, semplicemente, si riportano i crediti posseduti fino ad un massimo di 45.
R: Dal triennio 2005/2007 il professionista, che ha acquisito 60 crediti formativi, può detrarli dal numero di crediti complessivo (150 crediti) relativo al successivo triennio (2008/2010) e acquisire 90 crediti formativi. Tale misura consente di detrarre ulteriormente dal triennio in corso (2011/2013) 45 crediti formativi e quindi acquisire 105 crediti formativi. Il professionista sanitario che non ha proceduto ad acquisire i crediti secondo la descrizione di cui sopra, avrà l'obbligo di acquisire l'interezza dei 150 crediti per il triennio in corso.
Non si tratta, quindi, di crediti eccedenti il debito formativo complessivo bensì di crediti posseduti nel triennio precedente, a patto che, come sopra ricordato, si sia adempiuto l'obbligo formativo nella sua interezza.

D:  Se il Direttore sanitario di una casa di cura privata, non esercita più la professione medica (visite mediche o in reparto ecc...), cioè non esegue più diagnosi e cura, deve avere lo stesso i crediti formativi?
R: Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 502/1992, artt. 16 bis – sexies, ed in particolare dell'art. 16 quater, "la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale […]. Per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l'accreditamento da parte del Servizio Sanitario Nazionale".
Da ultimo, a norma del comma I dell'art. 16 quinquies del sopra citato decreto legge, rubricato con il titolo di "Formazione manageriale", la formazione continua è requisito indispensabile per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale.
Da ciò consegue che il Direttore sanitario di una casa di cura privata, sebbene non provveda più ad esercitare la funzione di medico in senso stretto, è, in ogni caso, tenuto ad adempiere l'obbligo del conseguimento dei crediti ECM.

D: Mi interesserebbe conoscere le modalità per ottenere l'accreditamento di crediti ECM a seguito di pubblicazioni scientifiche, come risulta dal documento dei criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13 gennaio 2010 (Rif. Pag. 4 Altre forme di ECM e pag. 13, punto b, attività di ricerca non pianificate da un Provider ma che danno esito a pubblicazione scientifiche).
R: Il documento riguardante i "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM" riporta, alla pagina 13, la tabella dei crediti formativi previsti per le pubblicazioni scientifiche, la cui attribuzione è demandata all'Ordine o Associazione professionale.
Sul punto giova ricordare che, per quel che riguarda la certificazione dei crediti, e quindi in stretta prassi l'ottenimento degli stessi da parte del professionista sanitario, l'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 prevede che ad essa provvederanno Ordini, Collegi, Associazioni professionali e rispettive Federazioni.
Per tale finalità è stato istituito il CoGeAPS.
Si tratta dell'organismo deputato alla gestione dell'anagrafe nazionale dei crediti formativi, che avrà il compito di trasmettere a tutti gli Ordini, Collegi, Associazioni professionali e rispettive Federazioni, i dati necessari affinché gli stessi possano certificare al termine del triennio formativo i crediti acquisiti.

D: Premesso che tutti i medici, compresi i liberi professionisti, sono tenuti ad acquisire i crediti ECM, come possono essere accreditati nel campo delle loro specifiche competenze, i cosiddetti Medici Estetici (che ormai costituiscono una straripante moltitudine), visto che la Medicina Estetica non è una specializzazione e non risulta alcuna equipollenza o affinità con altre discipline riconosciute?
R: La Medicina Estetica non risulta regolata.
Può, in termini generali, intendersi come quella branca della medicina che si occupa di correggere o eliminare gli estetismi del viso o del corpo senza ricorrere ad interventi invasivi chirurgici, bensì attraverso una serie di trattamenti poco invasivi che consentono una ripresa delle normali attività quotidiane in breve tempo. È dunque di competenza dei professionisti in possesso di un titolo di formazione di base di medico chirurgo abilitato all'esercizio della professione.
L'offerta formativa di riferimento, conseguentemente, è quella indirizzata ai medici chirurghi abilitati.

D: Vorrei sapere in che percentuale possono essere acquisiti i crediti FAD rispetto a quelli organizzati dalla ASL. Esiste una norma precisa al riguardo? Circolano al riguardo notizie fra le più disparate, come ad esempio che i crediti FAD non possano superare il 35% del totale ed il restante 65% debba essere acquisito tramite i corsi residenziali organizzati dalla ASL.
R:  Per la tipologia formazione a distanza con o senza tutoraggio non vi è un numero massimo di crediti acquisibili per tutte le tipologie di operatori sanitari, fatto salvo per gli infermieri professionali per i quali tale tipologia di formazione non può eccedere complessivamente per il 60% del monte crediti ottenibile nel triennio (90 crediti su 150).
Si rimanda al documento "Criteri per l'assegnazione dei crediti ECM" pagina 15, nota 4.

D: Anche a nome dei miei colleghi dell'Università Politecnica delle Marche, richiedo gentilmente il parere circa: 

  • la possibilità di associare crediti ECM alla funzione di "Guida di Tirocinio" con incarico formalizzato dall'Università e svolta presso le strutture sanitarie convenzionate (sulla base di norme nazionali, tenuto conto che l'attuale Regolamento ECM regionale sembra non prevedere tale possibilità) 
  • l'identificazione del Provider di riferimento (Università o Regione o Azienda ospedaliera-universitaria o altre strutture del Servizio Sanitario Regionale) 

il numero massimo di crediti ECM attribuibili per un incarico annuale
R: La questione verrà sottoposta alla Sezione IV "Indicazione e sviluppo obiettivi formativi nazionali e coordinamento di quelli regionali" della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, competente della materia.

D: I corsi FAD (ma anche gli eventi congressuali accreditati ECM) spesso indirizzati solo ad alcune specialità, quando prevedono anche "medicina generale-medici di famiglia" sono da intendersi aperti a tutte le specialità? In caso contrario, chi non ha alcuna specializzazione come fa ad ottenere i crediti? Ne esistono pochissimi aperti genericamente alla figura di medico chirurgo.
Tra l'altro spesso eventi, ad esempio, di cardiologia o di ortopedia, interessanti per la mia specializzazione in medicina dello sport, non sono accreditati per tale specializzazione.
R: Al fine di ottenere i crediti formativi ECM obbligatori ai sensi degli artt. 16-bis e seguenti del D.Lgs. n. 502/1992, i professionisti sanitari privi di specializzazione possono cercare gli eventi rivolti all'area interdisciplinare consultando la banca dati pubblicata sul sito Agenas/ECM.

D: Desidererei avere maggiori chiarimenti in merito alla possibilità di far entrare in sala ECM gli operatori di aziende sanitarie come "uditori" e soprattutto vorrei sapere se c'è una risposta scritta in qualche FAQ pubblicata sul portale dell'Agenas. 
Infatti, molte volte sentiamo dire che qualcuno li lascia accedere e altre volte invece viene imposto esplicito divieto. Vorrei quindi poter rispondere con una maggiore sicurezza e soprattutto vorrei avere in mano gli strumenti necessari per dare notizie certe
R: Nessuna FAQ né tantomeno la normativa ECM prende in esame la figura degli "uditori". Occorre tener presente che il principio fondamentale alla base della disciplina del conflitto di interessi, della pubblicità e della sponsorizzazione è tuttavia quello per cui lo svolgimento della attività ECM deve avvenire in maniera del tutto indipendente rispetto alla influenza di interessi commerciali, diretti ed indiretti.
Principio che risulta confermato e corroborato dal nuovo Accordo Stato-Regioni approvato in data 19 aprile 2012. Non solo, ma va precisato che nell'aula dove si svolge l'evento, oltre al docente ed eventualmente ad un tutor, possono essere presenti i partecipanti destinatari della formazione continua.

D: È possibile che costi di più accreditare un evento che sostenere i costi del Relatore?
R: L'importo per l'accreditamento delle specifiche attività formative è individuato dal Decreto Ministeriale 26 Febbraio 2010 nella misura di euro 258,22. Nulla è previsto invece alcun riferimento alla misura dei costi per i relatori.

D: Gradirei avere gentile conferma dei termini di invio del contratto di sponsorizzazione da parte dello Sponsor al Provider. È obbligatorio da parte dello Sponsor inviarlo al Provider entro 30 giorni prima della data dell'evento ECM? Durante la Conferenza di Cernobbio dell'ottobre scorso si è detto che il Provider può inserirlo entro il giorno prima dell'evento ECM. Non trovo una risposta univoca da parte dei Provider e quindi per questo vi interpello.
R: L'inserimento o la modifica nel sistema informatico dei contratti di sponsorizzazione possono essere effettuati fino al trentesimo giorno antecedente lo svolgimento dell'evento.
In occasione della terza Conferenza Nazionale sulla Formazione Continua in Medicina, tenutasi a Cernobbio lo scorso ottobre, è stato comunicato che le modifiche del contratto inserito, effettuate fino a dieci giorni prima dello svolgimento dell'evento, sarebbero state consentite ma, altresì, storicizzate nel sistema informatico, e rese a disposizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua per ogni valutazione, controllo e/o provvedimento.
Si rammenta che, dal nono giorno precedente l'evento, è esclusa ogni modifica. Eventuali deroghe potranno riguardare:

  • inserimento dei contratti con Sponsor, già indicati all'atto della compilazione della form (inserimento senza autorizzazione della Segreteria o della Commissione Nazionale per la Formazione Continua), e comunque entro e non oltre 90 giorni successivi alla data di inizio dell'evento 
  • variazioni connesse a intervenuti motivi di carattere oggettivo (calamità naturali, ordinanze di Istituzioni pubbliche, ecc.). 

Tali deroghe potranno essere eventualmente consentite previa autorizzazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

D: Lavorando in Svizzera e seguendo corsi di aggiornamento qui (naturalmente senza ECM), sono obbligata a conseguire ECM in Italia?
R: Gli operatori sanitari che operano all'estero non hanno obbligo di acquisizione di crediti ECM in Italia.

D: Mi sono laureata in Ostetricia a fine aprile 2011, ma attualmente sono purtroppo ancora disoccupata. Mi chiedevo se un disoccupato ha l'obbligo (dovendosi autofinanziare) dell'educazione continua in medicina. 
In caso affermativo quanti sono i crediti ECM minimi annui da raggiungere? Prego citare la normativa di riferimento.
R: Il numero di crediti da acquisire in un triennio è pari a 150. Gli operatori sanitari sono tenuti ad aggiornarsi come meglio specificato nell'art. 16 quater D.Lg 502/1992.

D: È possibile reperire una fonte nella quale sia dichiarato se il Provider può essere anche Sponsor? Mi spiego meglio. Un Provider vuole organizzare un corso su un tema che ritiene molto importante per i professionisti. Non ci sono Sponsor commerciali, non c'è quota di iscrizione. L'unico Sponsor è il Provider stesso. 
È fattibile? Se sì, nell'inserimento della domanda RES cosa bisogna indicare? Sponsor: si o no? Se no, bisogna indicare che ci sono altre fonti di finanziamento oppure bisogna indicare che non ci sono finanziamenti e quindi inserire l'autocertificazione? 
R: Sponsor è qualsiasi soggetto privato che fornisce finanziamenti, risorse o servizi ad un Provider in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante. Sponsor e Provider sono dunque soggetti che perseguono finalità del tutto distinte e non cumulabili. Il primo, l'interesse commerciale; il secondo, l'offerta formativa. I due ruoli non possono essere confusi.
Non a caso le Linee Guida per i Manuali di accreditamento  dei provider nazionali e regionali/province autonome: requisiti minimi e standard (reperibili al seguente link) prevedono che nessun soggetto che produca, distribuisca, commercializzi e pubblicizzi prodotti farmaceutici, omeopatici, fitoterapici, dietetici, dispositivi e strumenti medici (Sponsor) possa organizzare e gestire, direttamente o indirettamente, eventi e programmi ECM.
Queste regole valgono anche per i Partner legati da contratto ai Provider. Si configura, invece, "altro finanziamento" quando un qualunque soggetto non chieda al Provider alcuna pubblicità in cambio del proprio contributo economico per lo svolgimento di un evento (cfr. anche FAQ 3.6).

D: La nostra impresa propone sul mercato strumentazione e reagenti per le analisi cliniche di laboratorio. Talvolta capita di invitare operatori della Sanità Pubblica a dei Convegni di Medicina di Laboratorio coprendo le spese d'iscrizione, viaggio e pernottamento. 
Come da nostro Codice Etico, inviamo sempre una lettera al rappresentante legale dell'Ente (normalmente il Direttore Generale) di autorizzazione alla partecipazione di un operatore del Servizio di Laboratorio, chiedendo di conoscere il nome da loro scelto a partecipare. Solo dopo autorizzazione, procediamo all'iscrizione e agli accordi per l'accoglienza dell'operatore. 
La domanda è: i crediti così ottenuti dall'operatore sono da considerarsi "sponsorizzati"? Vanno, pertanto, conteggiati nella quota permessa del 30% sul totale dei tre anni?
R: La ratio sottesa alla disciplina del reclutamento diretto è quella di evitare il conflitto di interessi. Tale ultima condizione può verificarsi in quanto un soggetto Sponsor di un evento (anche solo potenzialmente) instauri un rapporto intuitu personae con il partecipante, così da inficiare l'indipendenza della attività formativa erogata dal Provider. Nel caso di specie, l'elemento della "personalizzazione" dell'invito non risulta presente. Si ritiene, dunque, che i crediti conseguiti non debbano essere considerati sponsorizzati, né rientranti nel limite previsto dalla Determina del 18 gennaio 2011.

D: È possibile per i Provider che abbiano effettivamente onorato il requisito di dotarsi di un sistema informatico per la gestione degli eventi ECM, poter avere esposti da Agenas dei web services per evitare di imputare i dati di accreditamento eventi due volte (una nel sistema informatico del Provider e una in quello di Agenas)?
R: Attualmente non sono disponibili web services per acquisire dati dell'accreditamento del Provider. Sono in fase di studio e probabilmente saranno disponibili in un prossimo futuro.

D: Un fisioterapista dipendente di una struttura privata convenzionata con il SSN e non esercitante la libera professione, è tenuto ad autofinanziarsi i corsi ECM oppure lo deve fare il datore di lavoro? Se sì, in che percentuale? Prego citare la normativa di riferimento.
R: Per i fisioterapisti dipendenti da struttura privata convenzionata, così come per gli altri operatori sanitari dipendenti dalle stesse strutture, non viene applicata la disposizione, prevista dalla conferenza Stato – Regioni del 01/08/2007, secondo il quale le risorse pubbliche disponibili per garantire alle aziende sanitarie l'acquisizione dei crediti da parte degli operatori sanitari dipendenti, è pari all'1% della massa salariale dei dipendenti operanti all'interno del SSN.
Tuttavia, nel CCNL di comparto 2002/2005, tutt'ora vigente, siglato dall'Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP), è prevista la possibilità per i dipendenti di usufruire di permessi retribuiti per partecipare a corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale attinenti alla materia di pertinenza (Art. 34). Tra questi corsi, ai sensi dell'art. 35 del suddetto accordo, sono previsti anche i corsi ECM e le aziende sanitarie devono favorirne e garantirne l'acquisizione ai sensi dell'art. 34.

D: C'è un numero massimo di crediti ECM che si possono ottenere attraverso l'evento FAD?
R: Premesso che ad ogni evento non possono essere attribuiti dal Provider più di 50 crediti ECM, non ci sono limiti all'acquisizione nel triennio, da parte dei discenti, ad eccezione di quanto previsto per gli infermieri professionali per i quali il numero massimo dei crediti ottenibili con la FAD non può eccedere complessivamente il 60% del monte crediti triennale (n. 90 crediti formativi su 150) in attesa della definizione del dossier formativo.

D: La nostra azienda intende sponsorizzare un evento in fase di accreditamento. Anche il Provider dell'evento risulta in fase di accreditamento (era accreditato sul vecchio sistema). L'evento si svolgerà a fine aprile e il Provider ci spiega che non avrà la certezza di riuscire ad essere accreditato in tempo. In tal caso, l'evento non verrà accreditato ECM? Quali sono le garanzie formali per lo Sponsor? 
Esiste qualche disposizione ufficiale che regolamenta le attività dei Provider in fase di accreditamento?
R: L'aspirante Provider può usufruire del preesistente sistema di accreditamento eventi in veste di organizzatore in attesa della definitiva risposta per l'accreditamento in veste di Provider.
Quindi nulla osta ad inserire un evento che potrà svolgere regolarmente con le regole del sistema di accreditamento degli eventi.
Se l'aspirante Provider non conosce la procedura descritta, può chiamare il Call Center al nr. 06 42749600 – selezione n. 1 per avere qualche ragguaglio di massima.

D: Come si comporta un Sanitario domiciliato per un lungo periodo all'estero che rimane iscritto all'Ordine Provinciale dei Medici? È obbligato a conseguire ECM? In quale paese? Se frequenta corsi solo nello stato dove al momento risiede, questi sono riconosciuti in toto o con limitazioni?
R: Gli operatori sanitari, aventi obbligo ECM, che soggiornano all'estero per giustificati motivi (per esempio legge n. 26 dell'11 febbraio 1980) o per attività lavorative svolte, sono esonerati dall'obbligo ECM. Si ricorda che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi. L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore.

D: I Medici che esercitano esclusivamente discipline quali:

  • cure palliative 
  • medicina delle dipendenze 
  • psicoterapia 

A quali tipologie di eventi ECM devono/possono partecipare per mantenere la congruenza del loro dossier formativo, non esistendo le summenzionate discipline nell'elenco attualmente disponibile?
R: Premesso che le richiamate attività professionali non costituiscono discipline nell'ambito delle professioni sanitarie mediche e non sono, pertanto, riportate nell'elenco, spetta al medico, in base alla specializzazione posseduta e all'attività esercitata scegliere gli eventi più congruenti con il proprio percorso formativo, con gli obiettivi della struttura in cui opera ed in linea con un efficace aggiornamento professionale nel panorama dell'offerta formativa riferita alle aree di intervento formativo di cui all'elenco riportato nell'ultimo Accordo Stato-Regioni che a breve sarà reso pubblico.

D: La presente per chiedere cortesemente se è prevista una edizione 2012 del Bando "Sviluppo e ricerca sulle metodologie innovative nella formazione continua". Il Bando sarà pubblicato? Se sì, quando?
R: La Commissione Nazionale per la Formazione Continua procederà alla pubblicazione del nuovo bando di ricerca e sviluppo per l'anno 2012 non appena saranno formalizzate le procedure giuridico-economiche da adottare in merito.

D: Una società che commercializza prodotti medicali può invitare ad un corso ECM un operatore sanitario e pertanto sostenere le spese di iscrizione? E nel qual caso è sufficiente una lettera di invito all'Ente?
R: La possibilità che una società inviti ad un corso ECM un operatore sanitario, sostenendone le spese di iscrizione, non può ritenersi esclusa. La regolamentazione della materia è contenuta nel Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell'Accordo Stato-Regioni del 5  Novembre 2009, nella Determina sul reclutamento diretto del 18 gennaio 2011 e nel nuovo Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012. Per "reclutamento" si intende il rapporto diretto tra lo Sponsor e il partecipante all'evento formativo, che beneficia di vantaggi economici e non, per la partecipazione all'evento formativo stesso e che possono essere rappresentati dall'esonero del costo dell'iscrizione al corso, ai costi relativi, ai trasferimenti ed ai pernottamenti. Tale fattispecie non si configura nell'ipotesi in cui la lettera di invito sia indirizzata all'Ente, e non all'operatore sanitario, in quanto, rebus sic stantibus, verrebbe a mancare un rapporto intuitu personae (diretto) tra lo Sponsor ed il discente.

D: Recentemente nel compilare il report di un evento in cui ero Presidente mi si richiedeva di segnalare la professione o più professioni dei partecipanti: è cambiato qualcosa? Per spiegare meglio il mio dubbio: un professionista sanitario che ha due lauree (es. In Tecniche Audiometriche e in Logopedia) può acquisire i crediti per entrambi le professioni nel medesimo evento?
R: La questione è argomento di discussione da parte della Commissione Nazionale e quindi non son in grado di dare una risposta definitiva.

D: Nel regolamento in tema di sponsorizzazioni e conflitto di interesse si dice che lo Sponsor non può essere presente in aula facendo però solo riferimento alla sua presenza sotto forma di materiale, loghi, nomi commerciali dei farmaci etc etc. Mi confermate però che anche le persone fisiche, riferite alle aziende che sponsorizzano un evento ECM, NON possono entrare in sala durante le ore di formazione?
R: Una delle più rilevanti finalità sottese alla disciplina ECM è quella di salvaguardare l'indipendenza del contenuto formativo in favore dei discenti. La partecipazione delle persone fisiche legate a qualunque titolo con soggetti portatori di interessi commerciali deve risultare coerente con tale finalità. Si ritiene, pertanto, che tale presenza non possa essere consentita in quelle occasioni in cui, per le modalità di svolgimento dell'evento e per il limitato numero di partecipanti, possa pregiudicare l'indipendenza del contenuto formativo dell'evento e sia tale da porsi in contrasto con i limiti previsti dalla normativa ECM. Nel contesto richiamato, infatti, la presenza di persone legate alle aziende sponsorizzanti costituisce elemento di limitazione dell'espressione di criticità in merito alle materie trattate da parte di docenti e/o discenti. Può, al contrario, ritenersi consentita nelle manifestazioni di natura convegnistica (es. congressi, simposi…) caratterizzate dall'elevato numero dei partecipanti. In tali circostanze, comunque, la presenza della persona fisica legata allo Sponsor deve essere tale da non porsi in contrasto con la normativa ECM e dunque non può costituire un limite, anche solo potenziale, alla partecipazione attiva e critica dei docenti e/o discenti al corso.

D: L'accordo Stato Regioni di cui parla Maria Linetti nel forum: "La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel confermare il debito formativo di 150 crediti anche per il triennio 2011/2013 (50 crediti annui, minimo 25 massimo 75), prevede la possibilità per tutti i professionisti sanitari di riportare dal triennio precedente (2008/2010) fino a 45 crediti. Tale determina deve essere però ratificata con l'approvazione del nuovo Accordo Stato Regioni; soltanto dopo tale approvazione la segreteria potrà procedere con la pubblicazione. " È stato siglato? E se sì, dove lo posso trovare?
R: Sì, l'Accordo è stato siglato il 19 aprile 2012 e sarà pubblicato nel sito ECM al termine delle procedure di registrazione.

D: Gradirei sapere se dal 2012 sono previste sanzioni economiche per gli operatori delle professioni sanitarie che non riescono a conseguire i 150 crediti nel triennio.
R: L'obbligo di cui agli artt. 16 e 16 bis commi 1 e 2 del D.lgs n. 502/1992, ricorre a carico del professionista che, sulla base dei criteri firmati dalla CNFC, provvede a partecipare ai corsi di aggiornamento ECM.
Per quanto concerne l'inquadramento giuridico del lavoratore – professionista sanitario, in relazione all'obbligo di partecipazione ad attività di formazione continua, si richiama l'art. 16 quater (incentivazione alla formazione continua), in base al quale "la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale. […]".
Eventuali conseguenze a carico della predetta struttura sono valutate dalle competenti Regioni o Province Autonome.
Vi è da sottolineare, inoltre che, in base a quanto previsto dal D.L. n. 138/2011, art. 3, co. V, lettera B), gli ordini professionali dovranno stabilire le sanzioni, di ordine disciplinare, da comminare ai professionisti sanitari che non ottemperano all'obbligo di "seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina".
Da ciò consegue che, eventuali sanzioni economiche possono o potranno essere previste dai contratti collettivi nazionali di riferimento (comparto sanità, dirigenza, università ecc..) ma che al momento, tale tipologia di sanzione non è prevista per i professionisti sanitari che violano il suddetto obbligo.
Le sanzioni avente invece carattere disciplinare, saranno previste dai rispettivi ordini professionali.
Da ultimo si segnala che la CNFC ha avviato un gruppo di lavoro per lo studio di eventuali incentivi per i medici e le strutture sanitarie che intendono svolgere percorsi di aggiornamento.

D: Chiarimenti sulla scadenza dei termini per registrare gli elenchi degli operatori accreditati. Premesso che le nostre procedure interne prevedono di effettuare il rapporto di ogni evento massimo entro i 90 giorni successivi al suo svolgimento, chiedo cortesemente un chiarimento in merito alla normativa che regola questo aspetto.
C'è stato inviato un preavviso di violazione per mancato versamento e rapporto di un evento che si è svolto all'estero il 18 settembre di questo anno, di cui non abbiamo potuto effettuare né il versamento né il rapporto in quanto accreditato dalla Commissione solo il 16 dicembre.
Dalla comunicazione relativa il mancato rapporto si deduce che anche questo deve obbligatoriamente essere effettuato entro 90 giorni.
Ci sono state modifiche al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del 26 febbraio 2010, che regola versamento e rapporto e che recita: "… i soggetti pubblici e privati e le società scientifiche (Provider) devono registrare nel sistema informatico della Commissione Nazionale per la Formazione Continua e presso il CO.GE.A.P.S. gli elenchi degli operatori sanitari che hanno acquisito i crediti formativi, ogni semestre, almeno ogni anno e comunque prima della trasmissione della relazione annuale"?
R: Si conferma che i termini dei 90 giorni decorrono, sia per il versamento che per il rapporto, dalla data di accreditamento.

D: Scrivo in merito ad alcuni quesiti posti tramite la sezione "La Commissione risponde" sul sito www.forumecm.it a cui è stata data risposta. Purtroppo ancora non mi è ben chiaro il corretto comportamento da osservare rispetto ai casi presentati:

  1. Se una farmacia paga l'iscrizione ad un corso ECM per un proprio dipendente, si configura reclutamento Il Provider deve farsi consegnare l'invito da parte del partecipante? Il Provider deve indicare nel report il nome del partecipante e della farmacia?
  2. Può un Provider non fare il contratto di Sponsorizzazione se viene richiesto dallo Sponsor l'invito per un solo medico?
  3. Se una società farmaceutica paga l'iscrizione ad un partecipante all'evento e tra società farmaceutica e Provider non è in essere alcun rapporto se non ricevere il pagamento della quota di iscrizione, come si configura tale rapporto? Il Provider non fa alcuna pubblicità alla società farmaceutica, quindi non è Sponsorizzazione, ma solo reclutamento? Non essendo Sponsorizzazione permane la riduzione del contributo?

R: Il caso descritto non si configura come reclutamento; pertanto, il partecipante non deve consegnare l'invito ed il Provider non deve indicare nel report il nominativo della farmacia e del partecipante come reclutato.
Il Provider deve garantire la correttezza di tutte le attività ECM e la trasparenza delle attività di finanziamento e amministrative. Pertanto l'utilizzo lecito della Sponsorizzazione richiede regole di trasparenza tramite un contratto formale tra Provider e Sponsor a prescindere dal numero di quote di iscrizione eventualmente acquistate dallo Sponsor.
Quando un soggetto giuridico acquista solo quote di iscrizione senza chiedere al Provider una pubblicità in cambio dell'acquisto delle quote, il rapporto non è di Sponsorizzazione ma si configura come reclutamento. Pertanto il Provider può avvalersi della riduzione del contributo alle spese.

D: Collaboro da alcuni anni per una società che organizza congressi medici ed è accreditata come Provider. È possibile per il Provider organizzare, al di fuori della sessione ECM e a fine lavori, una cena sociale dove siano invitati i partecipanti e i relatori? Ci sono dei divieti?
R: Prima dell'inizio o dopo la chiusura di un evento ECM il Provider può organizzare ciò che ritiene più opportuno trattandosi di attività esercitate al di fuori degli spazi destinati alla formazione ECM.

D: Seguo la formazione dei dipendenti di una struttura sanitaria privata ONLUS. Vorrei sapere se l'obbligo dei crediti ECM è stato esteso anche a chi opera nella sanità del terzo settore.
R: La formazione continua in sanità è obbligatoria per tutti gli operatori sanitari a prescindere dalla fattispecie che il lavoro sia svolto in strutture private o pubbliche e a prescindere dal settore di attività

D: La scheda di valutazione evento Residenziale e/o Fad prevede che nella domanda 4 il partecipante dica se il programma ECM ha avuto influenze dallo Sponsor. È obbligatorio rispondere? Il vostro call center ci aveva detto che non era obbligatorio. Continua ad essere così?
R: È obbligatorio da parte del Provider consegnare ai partecipanti le schede di valutazione e provvedere al loro ritiro; infatti costituisce violazione grave non somministrare lo specifico questionario sulla qualità percepita (cfr. Normativa – 8.10.2010 Determinazione della CNFC in materia di violazioni – pag.5 – p.to 3.2 Sponsorizzazione). È altresì obbligatorio fornire e comunicare a tutti i partecipanti l'indirizzo della CNFC dove poter eventualmente inviare i loro pareri sull'indipendenza dell'evento dagli interessi commerciali: ECMfeedback@agenas.it

D: Io mi sono laureata a novembre 2010. A partire da quando ho l'obbligo di effettuare i corsi di formazione ECM per acquisire i relativi crediti?
R: I corsi di formazione devono essere svolti dall'anno successivo all'acquisizione del titolo per l'esercizio della professione; pertanto con una laurea conseguita a novembre 2010, l'obbligo di acquisizione dei crediti formativi ECM parte da gennaio 2011.

D: Quanti crediti sono previsti in questo triennio?
R: La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel confermare il debito formativo di 150 crediti anche per il triennio 2011/2013 (50 crediti annui, minimo 25 massimo 75), prevede la possibilità per tutti i professionisti sanitari di riportare dal triennio precedente (2008/2010) fino a 45 crediti. Tale determina deve, però, essere ratificata con l'approvazione del nuovo Accordo Stato Regioni; soltanto dopo tale approvazione la segreteria potrà procedere con la pubblicazione.

D: La modifica del legale rappresentante, della forma statutaria o della composizione degli azionisti di una società comportano, come ho letto, una sospensione dall'attività di Provider. Orientativamente, quanto tempo dura questo periodo di sospensione? È molto importante per noi saperlo, per regolare le successive attività.
R: La modifica del legale rappresentante, della forma statutaria o della composizione degli azionisti di una società comportano un'effettiva sospensione dell'attività solo dopo che il referee della CNFC si è pronunciato negativamente. In questo caso il periodo di sospensione dura circa 30 gg. in quanto la richiesta di modifica, completa dell'istruttoria, verrà portata nella successiva riunione della CNFC che delibererà definitivamente il suo parere.

D: A differenza di quanto avveniva nel sistema precedente, il nuovo sistema prevede che sia accreditato l'evento con le professioni coinvolte e non ogni evento per singola professione. Questo significa che se un evento è aperto, ad esempio a medici fisioterapisti e infermieri ed è stato accreditato con 20 crediti, ogni figura professionale avrà 20 crediti? Oppure ci possono essere differenze? Chi decide se una professione ha attinenza, ed è quindi accreditabile, con il programma dell'evento? Il Provider o il ministero?
R: Accreditando l'evento ogni operatore sanitario che vi partecipa avrà lo stesso n° di crediti. All'evento possono partecipare solo gli operatori sanitari delle professioni sanitarie scelte dal Provider per l'evento stesso. In particolare per eventuali affinità ed equipollenze alla disciplina medica oggetto dell'evento, si rimanda al D.M. 30.01.98 per le discipline equipollenti e D.M. 31.01.98 per le discipline affini.

D: Accreditamento standard (4 anni)
Ad oggi non sono state date comunicazioni e/o disposizioni per avanzare tale richiesta. Il call center continua a procrastinare qualsiasi tipo di informazione a riguardo. Stando al regolamento del 2009 dopo 12 mesi dall'accreditamento provvisorio (24 mesi) si poteva  avanzare la domanda per quello standard.
R: L'Accordo Stato-Regioni del 2009, regola l'istituto dell'accreditamento standard dei Provider e stabilisce, in via generale, i termini e le modalità. La Segreteria ECM ha posto in essere un percorso procedurale che riguarda i seguenti passaggi: sarà pubblicato sul sito ECM e comunicato agli interessati il periodo (3 mesi) entro il quale i Provider interessati potranno produrre istanza di accreditamento standard.
Il trimestre riguarderà i provider che in termini di accreditamento provvisorio hanno ricevuto la determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua e la data che sarà utilizzata come utile corrisponde a quella della riunione della stessa Commissione. Per esempio se in data 25 febbraio la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato 35 provider provvisori, quei 35 soggetti potranno presentare domanda di accreditamento standard nel periodo indicato dalla Segreteria ECM, per esempio dal 1 gennaio al 30 marzo 2012. Tale possibilità sarà comunicata sia sul sito ECM sia tramite comunicazione inviata via posta certificata ad ognuno dei 35 interessati. Decorso inutilmente il termine dei tre mesi indicato, la posizione del Provider sarà sottoposta alla valutazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua per l'adozione della determina relativa alla cancellazione del provider dall'albo. Sarà resa utile la modulistica relativa alla procedura (form per la richiesta di accreditamento standard) e le procedure relative alla valutazione dei documenti e alle modalità in base alle quali verranno predisposti i controlli in loco.
I controlli saranno preannunciati con una comunicazione via posta certificata almeno una settimana prima della visita, unitamente al codice del funzionario o dei funzionari che si recheranno presso la sede del Provider. Nella modulistica saranno presenti gli schemi e il verbale tipo che potrà essere scaricabile e che verrà utilizzato all'atto del controllo. Il verbale alla fine del controllo dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del provider e dal/i funzionari che hanno effettuato il controllo.
Gli esiti saranno sottoposti alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in occasione della prima riunione utile. Se intervengono motivi ostativi sanabili, in occasione del controllo saranno concordati con i funzionari della Segreteria ECM, oppure formalmente contestati in ossequio alle procedure previste dalla legge 241 del 1990.

D: L'attuale sistema di certificazione dei provider prevede il concetto di miglioramento continuo della qualità. Tale miglioramento si manifesta in maniera continua nell'apportare una serie di modifiche migliorative e successive alle quali, in caso di modifica sostanziale di ruoli e/o cariche deve necessariamente seguire una comunicazione alla Commissione ECM per la registrazione di tali variazioni. Nelle more del provvedimento di approvazione delle suddette variazioni si ha la sospensione dell'attività di Provider provvisorio in attesa di verifica ispettiva. Tale provvedimento oltre a creare discontinuità nell'operatività del provider, funge da deterrente ad apportare miglioramenti nella struttura. È possibile lasciare al Provider la propria attività in essere fino a verifica ispettiva della Commissione?
R: L'interessato/a esordisce impostando il quesito sul concetto di miglioramento continuo della qualità e afferma che tale miglioramento si "manifesta in maniera continua nell'apportare una serie di modifiche migliorative e successive alle quali, in caso di modifica sostanziale di ruoli e/o cariche deve necessariamente seguire una comunicazione alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua per la registrazione di tali variazioni..." ad avviso della scrivente Segreteria ECM è piuttosto confuso per il Provider che formula la domanda il concetto di miglioramento della qualità soprattutto relativamente ai passaggi così detti "sostanziali", non si capisce il nesso.
La modifica del legale rappresentante, della forma statutaria o della composizione degli azionisti di una società non rientra nelle procedure della qualità e tanto meno possono essere considerate ai fini della formazione continua un elemento che concorre alla sua qualità. La questione è, invece, molto delicata in quanto tali modifiche comportano (ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 2009 al quale si rinvia) significative modifiche che la Commissione deve valutare. Non è escluso, infatti, che il nuovo rappresentante legale della società si possa trovare in conflitto di interessi oppure che l'accorpamento, l'assorbimento o altro tra due società possa essere compatibile o meno con le regole che riguardano le caratteristiche di un Provider ECM.
Tali variazioni comportano, quindi, una sospensione dell'attività a meno che il cambiamento non riguardi una previsione statutaria del Provider come, ad esempio, l'elezione del Presidente della Società scientifica che avviene in genere ogni due anni, in tal caso non sono previste soluzioni di continuità per il Provider. Mentre è prevista una sospensione nel primo caso.

D: A causa della discrepanza di tempi tra AIFA ed Agenas per l'inserimento di un evento, i Provider devono inserire dei documenti transitori incompleti. Per non ingenerare confusione nelle persone che accedono per informazioni al programma nella sezione aperta al pubblico, la scheda del corso, ovviamente, non può vantare sponsorizzazioni non ancora  definite completamente. Si richiede se non sia possibile modificare l'inserimento aprendo un accesso provvisorio, al fine di ottenere la documentazione per l'AIFA, successivamente, inserire i documenti definitivi e quindi sbloccare la  visibilità al pubblico.
R: I termini per la richiesta di accreditamento di un evento nel nuovo sistema di formazione continua è di 30 giorni se l'accreditamento riguarda il singolo evento (evento che si svolge all'estero, evento presentato da Provider che ha presentato istanza di accreditamento provvisorio, ecc.) e tale termine non può essere ulteriormente ridotto, mentre per i Provider che sono accreditati provvisoriamente lo stesso termine vale per le modifiche apportabili (vedi regolamento), ma se intervengono fatti di carattere eccezionale non derogabili e giustificati la modifica è ammessa fino al giorno precedente l'evento.
Per quanto riguarda il sistema AIFA, va precisato che la regolamentazione è estranea a quella della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, ma da informazioni assunte sull'argomento risulta che i termini per la registrazione dell'evento siano più ristretti (60 giorni) per l'AIFA. Pertanto il Provider può utilmente inserire l'evento sponsorizzato entro quel termine ed essere in piena regola per la procedura ECM che è più favorevole.

D: Se un ospedale, una clinica privata, una farmacia paga l'iscrizione ad un corso ECM per un proprio dipendente, si configura reclutamento o rientra nella formazione obbligatoria dei dipendenti?
R: La Formazione Continua in Medicina, ai sensi dell'art. 16bis e segg. del D.lgs 502/92 e s.m.i. è obbligatoria. Nelle Aziende sanitarie, le risorse pubbliche disponibili sono quelle relative all'1% della massa salariale dei dipendenti operanti all'interno del SSn. Con le richiamate risorse deve essere garantita dalle aziende sanitarie l'acquisizione dei crediti da parte degli operatori sanitari dipendenti (Accordo 1.8.2007 pag 11-risorse pubbliche).

D: Vorrei notizie più precise su come calcolare i crediti formativi ECM per la formazione sul campo e quali sono le tipologie di formazione che rientrano nella formazione sul campo. Inoltre vorrei sapere se è possibile riconoscere crediti formativi ECM ad infermieri e infermieri coordinatori che svolgono attività di tutor per i discenti dei corsi di laurea infermieristica e sono in possesso della certificazione rilasciata dall'università. Qual è il ruolo del collegio?
R: Si rimanda al documento pubblicato sul sito Agenas "Criteri per l'assegnazione di crediti alle attività ECM" approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13 gennaio 2010.
Ad ogni buon conto la informiamo che, le tipologie di lavoro della formazione sul campo con i relativi crediti assegnati sono le seguenti:

  • Training individualizzato: i crediti sono assegnati al progetto/obiettivo sulla base dell'impegno ovvero 1 credito ogni ora (max 6 crediti per giorno a tempo pieno) fino a un max di 30 crediti per ogni singola iniziativa.
  • Gruppi di miglioramento o di studio, commissioni, comitati: 1 credito per due ore non frazionabili. Si rammenta che ogni progetto è accreditabile per un minimo di 4 incontri equivalenti ad un totale di 4 crediti.
  • Attività di ricerca: da 1 a 3 crediti per ogni iniziativa, in funzione dell'impegno previsto e della rilevanza dell'esito.
  • Audit clinico e/o assistenziale: 2 crediti per 2 ore non frazionabili.
  • Il numero massimo dei crediti acquisibili (ad esclusione del p.to 1) non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti triennale ottenibile da un singolo operatore sanitario (n° 90 crediti formativi su 150).

Inoltre per il tutor (in questo caso specifico rappresentato da infermiere o infermiere coordinatore) è possibile acquisire il 50% in più dei crediti formativi attribuiti al progetto di riferimento. Infine l'Ordine/Collegio e l'Associazione professionale svolgono il ruolo di certificatore.

D: "BANDO 2011 SULLE METODOLOGIE INNOVATIVE. Richiesta informazioni alla CNFC Sezione2"
La Società DATRE ha partecipato al suddetto bando, come componente, in partnership con la Fondazione G. Monastero Regione Toscana (UO Malattie Cardiovascolari – Area della Ricerca del CNR di Pisa) e il MESS (Laboratorio di Ricerca e Formazione per il Management dei Servizi alla Salute – Scuola Superiore Sant'Anna – Normale di Pisa). Non è pervenuta alcuna comunicazione circa l'ammissione/esclusione a valutazione e, in caso di ammissione, la valutazione conseguita.
Si tratta di un disguido postale oppure rientriamo in una regolare procedura per cui nessuno dei proponenti, eccetto i vincitori, ha ricevuto una comunicazione sull'esito del progetto presentato?
Si pone questo quesito perché telefonicamente era stato fatto riferimento a comunicazioni inviate con raccomandata agli esclusi.:
R La procedura attuata dalla Commissione per la valutazione dei progetti di ricerca pervenuti entro il termine indicato dal bando 2010 prevede due tipologie di notifica. La prima denominata di "esito negativo" è inviata per la mancanza dei requisiti formali. La seconda definita di "esito positivo" è destinata a fornire il punteggio ricevuto ed il finanziamento concesso. Il progetto presentato dal proponente DATRE, non avendo ricevuto nessuna notifica, si colloca in base al punteggio ricevuto dagli esperti al di sotto del livello minimo richiesto per avere accesso al finanziamento della Commissione. L'elenco dei ventinove progetti che hanno ricevuto un punteggio maggiore o uguale al livello minimo richiesto, accedendo al finanziamento, è stato pubblicato nella pagina internet della Commissione in ottemperanza a quanto stabilito dal bando 2010. Il legale rappresentante può inviare alla Commissione formale richiesta per conoscere il punteggio attribuito dagli esperti al progetto presentato.

D: Può un provider non fare il contratto di sponsorizzazione (richiesto dallo sponsor) perché viene sponsorizzata solo l'iscrizione di un medico?
R: Il provider deve garantire la correttezza di tutte le attività ECM e la trasparenza delle attività di finanziamento e amministrative. Pertanto l'utilizzo lecito della sponsorizzazione richiede regole di trasparenza tramite un contratto formale tra Provider e sponsor anche se la sponsorizzazione si riferisce ad una sola quota  di iscrizione di un medico.

D: Vorrei sapere qual è il numero massimo di discenti per ogni evento formativo Residenziale e da quali norme è disciplinato? Nel caso specifico qualora dovessimo richiedere l'accreditamento per un corso Auditori Interni gestito da un ente di certificazione, c'è un criterio da rispettare per stabilire il numero massimo di partecipanti da poter iscrivere?
R: Ad un evento residenziale può partecipare un numero fino ad un max di 200 persone. Oltre i 200 partecipanti si intendono convegni, congressi, simposi e conferenze. Vedi "criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ecm approvato dalla commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010".

D: Quanti crediti occorre fare nel triennio 2011-2013?
R: La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel confermare il debito formativo di 150 crediti anche per il triennio 2011/2013 (50 crediti annui, minimo 25 massimo 75), prevede la possibilità per tutti i professionisti sanitari di riportare dal triennio precedente (2008/2010) fino a 45 crediti. Tale determina deve essere però ratificata con l'approvazione del nuovo Accordo Stato Regioni; soltanto dopo tale approvazione la segreteria potrà procedere con la pubblicazione.

D: Nel momento in cui accredito un evento, indico il responsabile della Segreteria dello stesso evento. Secondo il sistema il responsabile della Segreteria deve coincidere con il tutor o quest'ultimo può essere un'altra persona? Grazie
R: Nel momento in cui si accredita un evento il sistema richiede l'inserimento sia della figura del responsabile della segreteria organizzativa (con competenze amministrative) sia l'inserimento di uno o più responsabili scientifici dell'evento (persona con competenze di progettazione e pianificazione scientifica della formazione). Inoltre per ogni evento nel programma definitivo dovrà essere indicato il/i responsabili scientifici, docenti, tutor, etc. con relativi curricula che attestino le competenze scientifiche necessarie e che quindi esulano dalla figura di responsabile della segreteria.
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