CONSIDERAZIONI LEGALI SULL'EVASIONE DELL'OBBLIGO ECM


Cosa effettivamente rischia chi evade l'obbligo ECM?

Ecco alcuni scenari che sono ben più di una ipotesi:

1. Accreditamenti sanitari: Chi lavora da dipendente o da titolare in ambito privato non può dimostrare di aver assolto l'obbligo annuale e di conseguenza mette a rischio tutta la propria o altrui azienda (Laboratorio, Casa di Cura, Poliambulatorio, etc.) che verrebbe a perdere - a causa del personale non aggiornato -le convenzioni stipulate con la Regione o la ASL di pertinenza. Intuitivo l'esito finale.



2. Certificazioni per la Qualità: Le istituzioni sanitarie private (Case di Cura, Laboratori, Poliambulatori, etc.) più qualificati sono in genere certificati per la Qualità da Istituti nazionali ad hoc. Tali istituti metteranno a verbale questa "non conformità" rimettendo in discussione il rinnovo annuale della Certificazione della Qualità, nel caso in cui dovessero riscontrare una diffusa evasione della ECM da parte del personale dipendente.

3. Cause risarcitorie: In una eventuale causa di risarcimento per colpa il professionista evasore ECM finirebbe per soccombere in tribunale in quanto il collegio giudicante non può che dare torto a chi compie un illecito disciplinare nel corso dell'attività, specie se si dimostra essere continuato.

4. Premi assicurativi: Le società Assicuratrici controlleranno il "ruolino di marcia della formazione ECM" e saranno certamente pronte - al momento del rinnovo annuale - ad elevare i premi annuali per coloro che non dimostreranno di essere in regola con l'aggiornamento annuale.

5. Mancato risarcimento: Le società Assicuratrici non copriranno il danno causato dal professionista evasore nell'esercizio professionale in quanto lo stesso non trovasi in regola con quanto prescritto dalla legge.

6. Cause penali: Nelle cause per risarcimento gli avvocati di parte avversa indagheranno e non perderanno occasione per mettere in discussione le capacità di quei professionisti che non sono correttamente aggiornati a norma di legge.

7. Sospensione dall'Ordine: Gli Ordini professionali - silenziosi per anni sull'argomento - ricorrendo le ipotesi di cui ai numeri  3, 6 dovranno agire e sanzionare il medico - sospendendolo dalla professione - aggravandone ulteriormente la posizione. Al momento sono iniziati i controlli in tutta Italia sulle autocertificazioni dei Medici competenti. Nota: L'omessa vigilanza configura il reato di omissione di atti d'ufficio.

8. È stata divulgata da accreditati organi di Stampa la notizia che in un prossimo futuro i medici dovranno esporre in ambulatorio/studio la certificazione annuale dei crediti ECM. In questo senso sono state determinanti anche le proposte in tal senso del Tribunale dei Diritti del Malato.

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